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Processo ILVA, tutto da ricominciare. Da Taranto a Potenza ricercando l’imparzialità

Scheda del processo
L’imputazione: associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro l’incolumità pubblica e contro la pubblica amministrazione
Le parti: 44 imputati persone fisiche, 3 società imputate, 3 responsabili civili e circa 1.000 parti civili
Le date:
2010 – esposto del Sindaco di Taranto
2012 – sequestro dell’intera area a caldo dello stabilimento e arresto dei Riva e di alcuni dirigenti
2016 – inizio del processo innanzi alla Corte di Assise di Taranto
2021 – sentenza di primo grado con condanna per le persone fisiche a pene fino a 22 anni di reclusione, risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, sanzioni pecuniarie per le società imputate e confisca degli impianti
Come è finita?
Nel settembre 2024 la Corte d’Assise di Appello annulla la sentenza di primo grado e trasferisce gli atti alla Procura di Potenza, competente funzionalmente e territorialmente, dal momento che talune parti civili hanno svolto funzioni di magistrato nel capoluogo.
Era il 2015 quando i difensori hanno iniziato a sollevare a gran voce questioni circa l’imparzialità dei Giudici della Corte di Assise di Taranto, a cui era demandato di decidere le sorti di uno dei processi più importanti e complessi della storia giudiziaria italiana. L’oggetto del processo è l’accertamento dei gravi reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale legati allo stabilimento dell’ILVA di Taranto, l’acciaieria che avrebbe provocato effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona. I numeri riflettono la rilevanza della vicenda: 47 imputati e circa 1.000 persone che si assumono danneggiate dai reati. Tra queste, non sfuggono alle difese due parti civili che in passato hanno svolto la funzione di Giudice di Pace a Taranto, nonché un esperto della sezione agraria del Tribunale. E allora, il giudizio non può essere celebrato a Taranto ma deve trovare applicazione l’articolo 11 del codice di procedura penale, che disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Da Taranto a Potenza, ma solo in appello
Nello specifico, la norma dispone che i processi penali in cui un magistrato assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato debbano essere trattati e decisi da un Giudice di un diverso distretto. E così, ad esempio: se il danneggiato dal reato è un magistrato del Tribunale di Napoli il processo si svolgerà a Roma; se l’indagato è un magistrato della Procura di Roma, sarà competente Perugia. E così via, secondo quanto stabilito dalla legge. Ebbene, tornando alla nostra vicenda, proprio in virtù di questa regola, i difensori hanno chiesto che il processo venisse spostato da Taranto a Potenza, ovverosia il distretto determinato a tal fine dalla legge. I Giudici del capoluogo pugliese, infatti, potrebbero non assicurare il giudizio terzo ed imparziale che quella disposizione mira a tutelare. La questione è stata però rigettata, sia dal Giudice per l’udienza preliminare, che dalla Corte di Assise di Taranto, che con quattro diverse ordinanze ha confermato la propria competenza e, all’esito del giudizio di primo grado, ha condannato gli imputati a pene fino a 22 anni di carcere. Questa decisione non troverà, tuttavia, l’approvazione dei giudici d’appello. Le difese, nel secondo grado di giudizio, hanno infatti sollevato nuovamente la questione, trovando finalmente l’accoglimento da parte della Corte d’Assise d’Appello di Taranto.
La ratio della terzietà e imparzialità
I secondi giudici, il 13 settembre 2024, hanno così disposto l’annullamento delle condanne, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza. La decisione — si legge nella sentenza — risponde alla «ratio posta alla base del dettato normativo: garantire, nella massima misura possibile, l’apparenza di terzietà ed imparzialità dell’ufficio giudiziario chiamato a giudicare i fatti che coinvolgono un collega, che, per particolari rapporti lavorativi intrattenuti con lo stesso, potrebbe sfruttare una “rendita di posizione” all’interno dell’ufficio giudicante». Se per i primi giudici la fuoriuscita dall’ordinamento giudiziario del magistrato rendeva inapplicabile la regola dell’art. 11, per i giudici dell’appello «la fuoriuscita dall’ordine giudiziario al momento dell’assunzione formale della qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato è del tutto irrilevante perché il “vizio” che giustifica il criterio derogatore di cui all’art. 11 c.p.p. si è già manifestato».
Un processo da ricominciare
Inoltre, l’interpretazione accolta «trova ulteriore conferma nell’indiscussa competenza dell’Ufficio giudiziario determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. in relazione alle stragi del 1992 in cui persero la vita indimenticabili Colleghi e gli uomini delle scorte per mano di affiliati ad organizzazioni mafiose. In tali casi, nonostante l’avvenuta cessazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario, coincidente con il decesso, il procedimento penale a danno di ignoti, successivamente instaurato, era stato appannaggio del capoluogo del distretto di Corte d’Appello individuato secondo il disposto di cui all’art. 11 c.p.p.».
E così, il procedimento, dopo oltre 14 anni dall’avvio delle indagini, deve riniziare da capo. Tale decisione, come si legge nella sentenza, si sarebbe dovuta assumere sin dalla fase dell’udienza preliminare, come sostenevano, da tempo, inascoltate, le difese degli imputati.
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