L'intervista
“Registrare i colloqui dei parlamentari? Senza l’ok della Camera, non si può”, parla il professor Mario Esposito
Con la sentenza del 23 giugno scorso, la Corte costituzionale ha sancito una regola chiara: l’autorità giudiziaria non può utilizzare registrazioni di conversazioni di un parlamentare senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La decisione nasce da un conflitto di attribuzione sollevato del Senato contro l’ordinanza del Tribunale di Modena che aveva disposto l’utilizzo di registrazioni, captate occultamente da uno dei presenti, di conversazioni a cui partecipava Carlo Giovanardi, allora senatore, nella sua abitazione. Queste registrazioni erano poi state acquisite dagli inquirenti, a seguito del sequestro del cellulare dove erano conservate. A rappresentare Palazzo Madama davanti alla Consulta c’era Mario Esposito, professore ordinario di Diritto costituzionale e avvocato.
Professore, in sostanza cosa ha affermato la Corte?
«Ha chiarito che non può essere utilizzata la registrazione di una conversazione in cui è coinvolto un parlamentare senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Del resto, l’articolo 68 della Costituzione è chiaro sul punto: tale autorizzazione è richiesta per intercettazioni, “in qualsiasi forma”, di conversazioni o comunicazioni, e per il sequestro di corrispondenza».
Peraltro la Corte aveva già affermato che questa immunità copre anche altre fattispecie non espressamente menzionate dalla Costituzione…
«Esattamente, la Corte ha ritenuto che, a fronte dell’evoluzione tecnologica, le guarentigie parlamentari non possono perdere la loro effettività; così si è riconosciuta la necessaria autorizzazione preventiva per acquisire i tabulati e anche le chat di Whatsapp. Omogenea a queste, la fattispecie di registrazione di conversazioni riservate».
In cosa ha errato il Tribunale emiliano?
«Anzitutto nel qualificare come mero “documento” la registrazione di conversazioni. Analogamente a quanto affermato nella decisione relativa ai messaggi Whatsapp, esse sono integralmente riproduttive di conversazioni e comunicazioni del membro del Parlamento, integrando una possibile causa di condizionamento della libertà del mandato. Almeno fino a quando il contenuto di queste registrazioni perda la caratteristica di “attualità”, riducendosi a semplice materiale storico».
Si tratta di intercettazione di conversazioni o del sequestro di corrispondenza? E perché la distinzione è importante?
«Alla stregua di quanto già affermato in tema di messaggi di posta elettronica, SMS, e comunicazioni via Whatsapp, le registrazioni di conversazioni riservate del parlamentare, ove effettuate da terzi, sono sottoposte alla stessa disciplina del sequestro di corrispondenza. Il punto è dirimente, in quanto queste ultime sono assoggettate a un regime di autorizzazione preventiva e non successiva, come laddove invece se ne fosse riconosciuto il carattere di intercettazione “indiretta”. La ratio della norma è scongiurare il rischio che una comunicazione rivolta da un parlamentare a uno specifico destinatario possa essere adoperata in un procedimento penale in assenza di previa autorizzazione, e questo è bastato per annullare il provvedimento del Tribunale».
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