La definitiva condanna del gioielliere Mario Roggero ha riportato al centro del dibattito pubblico un istituto tanto antico quanto controverso: il potere di grazia del Presidente della Repubblica. Al di là delle comprensibili reazioni emotive che accompagnano una vicenda giudiziaria di forte impatto mediatico, il tema impone una riflessione strettamente giuridica e costituzionale sul significato, sui limiti e sull’evoluzione di una delle prerogative più peculiari attribuite al Capo dello Stato. Il potere di grazia costituisce infatti un unicum nell’ordinamento costituzionale italiano. A differenza dell’amnistia e dell’indulto, disciplinati dall’articolo 79 della Costituzione e caratterizzati da efficacia generale, la grazia opera sul singolo caso concreto. Essa non cancella la condanna né mette in discussione l’accertamento della responsabilità penale, ormai cristallizzato nel giudicato, ma interviene esclusivamente sull’esecuzione della pena, estinguendola in tutto o in parte.

Per lungo tempo la disciplina della grazia è rimasta affidata a una normativa essenziale e, soprattutto, alla prassi costituzionale. Fino al 2006 il procedimento era caratterizzato da una sostanziale contitolarità tra il ministro della Giustizia e il Presidente della Repubblica. Il Guardasigilli conduceva l’istruttoria e trasmetteva al Quirinale esclusivamente le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, con la conseguenza che numerose richieste non giungevano neppure all’esame del Capo dello Stato. Questo assetto è stato radicalmente modificato dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, destinata a rappresentare uno spartiacque nella ricostruzione dell’istituto. La Consulta ha infatti affermato che il potere di concedere la grazia appartiene in via sostanziale al Presidente della Repubblica, il quale deve essere posto nella condizione di valutare tutte le domande presentate, anche quando il ministro della Giustizia abbia espresso un parere negativo. Il Guardasigilli conserva una funzione istruttoria e collaborativa, ma la decisione finale è rimessa esclusivamente al Capo dello Stato. L’evoluzione della prassi costituzionale successiva sembra aver progressivamente ampliato l’ambito di operatività dell’istituto.

Le Presidenze di Napolitano e Mattarella hanno mostrato come il potere di grazia possa essere esercitato anche in contesti che trascendono le sole esigenze umanitarie. Le grazie concesse nei casi De Sousa, Romano e nell’ambito della complessa vicenda Abu Omar hanno evidenziato come, accanto alla dimensione umanitaria, possano assumere rilievo esigenze di politica internazionale, di tutela degli interessi dello Stato e di equilibrio nei rapporti istituzionali. È proprio questa evoluzione ad alimentare oggi il dibattito tra gli studiosi del diritto costituzionale. Se la Corte aveva inteso delimitare il potere presidenziale entro confini rigorosi, la prassi sembra aver progressivamente dimostrato una maggiore elasticità interpretativa. Ci si interroga, pertanto, se il potere di grazia continui a rappresentare esclusivamente uno strumento di clemenza individuale ovvero se sia divenuto anche un mezzo attraverso il quale il Presidente della Repubblica può concorrere alla tutela di interessi costituzionali più ampi, sino a lambire quella che autorevole dottrina definisce “ragion di Stato”.

Non si tratta di una questione meramente teorica. Ogni qualvolta un caso giudiziario di forte impatto mediatico riporta all’attenzione dell’opinione pubblica l’istituto della grazia, riaffiora inevitabilmente il delicato equilibrio tra il principio di certezza del diritto, il rispetto dell’autonomia della magistratura e il ruolo di garanzia affidato al Capo dello Stato. Nel caso Roggero, come in ogni altra vicenda analoga, l’eventuale ricorso alla grazia non potrebbe mai costituire una revisione della sentenza né una forma di dissenso rispetto all’operato della magistratura. L’accertamento della responsabilità penale resta definitivo e intangibile. L’eventuale atto di clemenza inciderebbe esclusivamente sull’esecuzione della pena, secondo i presupposti e le valutazioni che l’ordinamento rimette alla responsabilità costituzionale del Presidente della Repubblica. Proprio per questo il dibattito dovrebbe mantenersi lontano dalle contrapposizioni ideologiche e concentrarsi sul corretto inquadramento dell’istituto. A distanza di vent’anni dalla sentenza n. 200 del 2006, il potere di grazia continua infatti a essere una delle attribuzioni costituzionali più dinamiche e meno cristallizzate. La giurisprudenza della Corte ha ridisegnato il procedimento, ma è stata la prassi successiva a modificarne progressivamente la fisionomia, ampliandone gli spazi applicativi.

In assenza di un nuovo intervento della Consulta, resta aperta la questione fondamentale: se il potere di grazia debba continuare a essere interpretato quale eccezionale rimedio ispirato esclusivamente a esigenze umanitarie oppure se, nell’evoluzione dell’ordinamento costituzionale, esso sia ormai divenuto anche uno strumento attraverso il quale il Presidente della Repubblica esercita una più ampia funzione di garanzia degli interessi supremi dello Stato.

Matteo Minissale

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