Matteo Salvini ha ragione più spesso di quanto i suoi critici ammettano quando difende il principio della legittima difesa. Ha torto, sistematicamente, nella scelta dei simboli con cui difenderlo. Lo scrissi a suo tempo a proposito del gioielliere Mario Roggero, e la sentenza definitiva della Cassazione non fa che confermarlo: 14 anni e 9 mesi per un duplice omicidio e un tentato omicidio, pena motivata dai giudici di Asti e Torino escludendo non solo la legittima difesa, ma la stessa esistenza di un pericolo residuo. Le immagini delle telecamere, del resto, lo mostravano già a chiunque le guardasse con onestà: i rapinatori in fuga verso l’auto, Roggero che li insegue e spara, un uomo già a terra preso a calci alla testa, che morirà poco dopo. Non serviva un processo per capire che non era il caso da issare a bandiera.

E infatti, alla sentenza, Salvini ha risposto chiedendo la grazia a Mattarella lo stesso giorno. Una richiesta che nessun Capo dello Stato può accogliere a poche ore da un giudicato, e che nessun leader responsabile dovrebbe formulare: non perché Roggero non meriti attenzione umana, ma perché la grazia serve a punteggiare un percorso già scontato, non ad aggirare la sentenza appena scritta. È il secondo cavallo sbagliato in una settimana: il primo, approvato dal governo il giorno prima della sentenza, è persino più istruttivo. Il Consiglio dei ministri ha varato un ddl che esclude il risarcimento civile a chi subisce un danno commettendo rapine, furti in abitazione e alcuni altri reati, anche quando chi si difende è condannato per eccesso colposo di legittima difesa. Letta con attenzione, però, la norma non si applicherebbe al caso che l’ha ispirata: l’eccesso colposo presuppone una difesa ancora in corso, sia pure sproporzionata; Roggero è stato condannato per omicidio volontario puro, perché i giudici hanno stabilito che quando sparò non c’era più nulla da cui difendersi. La legge nata sul suo caso lo lascerebbe fuori dalla porta.

Qui, però, il paradosso apre una domanda seria, che merita più spazio del tifo da stadio. Un precedente quasi identico, il tabaccaio Giovanni Petrali, che nel 2003 rincorse e sparò a rapinatori già in fuga, fu derubricato a omicidio colposo e poi assolto in appello per legittima difesa: stesso schema d’azione, esito opposto. La differenza non sta nei fatti, ma nella disponibilità del singolo giudice a valutare quanto lentamente si spenga, nel corpo di chi ha appena subìto una minaccia armata, lo stato di allerta che l’ha generata.

E qui la scienza offre qualcosa che il diritto fatica a metabolizzare. Sotto minaccia acuta, l’amigdala prende il controllo prima che la corteccia prefrontale possa deliberare: tachicardia, tunnel visivo, distorsione della percezione del tempo, un fiume di adrenalina e cortisolo che il sistema nervoso non riassorbe in pochi secondi. La letteratura sugli operatori di polizia coinvolti in sparatorie – categoria addestrata, non un gioielliere di 72 anni – documenta amnesie parziali, percezioni alterate della durata dell’evento, incapacità di modulare la risposta motoria nell’immediato. Se accade a chi si allena per anni a quello scenario, pretendere che un civile colto di sorpresa arresti la reazione nell’istante esatto in cui il pericolo giuridicamente cessa è, nella migliore delle ipotesi, un’astrazione.

Non significa che Roggero avesse ragione, né che due morti si cancellino con una spiegazione neurochimica. Significa che il “grave turbamento” introdotto nel 2019 meriterebbe una griglia di valutazione meno affidata al sentire del singolo collegio, e più ancorata a ciò che si sa già sul tempo che il corpo impiega a smettere di avere paura. Su questo, un cavallo di battaglia serio si potrebbe costruire. Non sulla grazia last minute, non su leggi manifesto che non coprono il caso da cui nascono.