Un aumento sostanziale delle pene contro qualsiasi tipo di violenza sulle donne, dal femminicidio che diventa un reato autonomo a quelli da codice rosso (stalking, maltrattamenti e minacce). Nel ddl femminicidio, approvato dal Consiglio dei Ministri alla vigilia dell’8 marzo, giorno della festa della donna, c’è un inasprimento delle pene a partire dall’introduzione del delitto di femminicidio e di altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. “Un risultato epocale” ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio perché con “il femminicidio viene inserito nel codice penale come fattispecie di reato autonoma”.

“Si discuteva sul fatto di poter configurare il Femminicidio come un’aggravante del reato omicidio – ha spiegato il Guardasigilli -. Invece l’aver introdotto una fattispecie autonoma costituisce una forma di manifestazione potente di attenzione a questa problematica emersa in maniera così dolorosa che ha avuto un riconoscimento penale diventando un reato autonomo”. Il ddl, ha sottolineato Nordio, inasprisce le pene per i reati da “codice rosso” come maltrattamenti, stalking e minacce: “Sarà più difficile un trattamento di indulgenza verso chi commette questo tipo di reato”.

Ddl Femminicidio, i punti principali

Le novità dell’intervento vengono riassunte in dieci punti. “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575”, quello di omicidio che prevede una pena non inferiore a 21 anni.

Maltrattamenti e revenge porn

“La pena è aumentata da un terzo alla metà se”, nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi (puniti in precedenza con la reclusione da 3 a 7 anni), “il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Pena che, per il reato di maltrattamenti, aumenta in caso di coinvolgimento di minori, donne in stato di gravidanza e disabili. Inasprimento ulteriore per minacce e revenge porn con la pena aumentata da un terzo a due terzi.

Lesioni e sfregio

Le pene vengono aumentate anche per altri casi di reato, come lesioni personali, lesioni gravi o gravissime, pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale, atti persecutori.

Codice rosso: audizione solo con pm

Altra sostanziale novità è quella legata all’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pm nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Comunicazione su scarcerazione

La bozze del ddl femminicidio prevende anche le vittime di reati da codice rosso vengano avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali. “Quando al condannato o all’internato sono applicati misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto – si legge nella bozza del provvedimento all’esame del Cdm – il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione”.

Vengono poi introdotti specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio oltre al il parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice.

Il ddl interviene anche sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso e rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023. Estende infine alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di Femminicidio.

Redazione

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