Oltre ogni ragionevole dubbio
Garlasco, il giudice di Stasi sviato dal comandante. Quando la famosa bicicletta nera arrivò in aula
Il “caso Garlasco” è un crocevia in cui si incontrano non solo aspetti giudiziari e la dilatazione infinita di un enorme circo mediatico impazzito, ma anche una serie di riforme fatte e disfatte e di un fenomeno del tutto inedito, la criminalizzazione della famiglia della vittima. Il fidanzato di Chiara ha avuto un ottimo avvocato, il compianto Angelo Giarda, il quale da subito ha scelto per il proprio assistito la via del rito del processo abbreviato. Una “fortuna”, il fatto che a quei tempi (2007) questa ipotesi fosse ammissibile anche per i reati gravi. È infatti del 2019 la legge di riforma che non consente più di accedere al rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo. Una vera “sfortuna” per Andrea Sempio, nel caso in cui andasse a processo.
Garlasco, il giudice di Stasi sviato dal comandante. Le due assoluzioni
Alberto Stasi è stato quindi processato in primo grado da un giudice monocratico. Il quale è stato “sviato” proprio dal comandante di Garlasco che per primo indagò sul delitto e che non avrebbe consegnato alcune fonti di prova come la famosa bicicletta nera da donna. In questo primo processo Alberto Stasi è stato assolto per insufficienza di prove (2009). E questo sarà poi il momento della “sfortuna” futura, per l’ex fidanzato di Chiara Poggi, perché proprio due anni prima una sentenza della Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la “Legge Pecorella”, che rendeva inappellabili le sentenze di assoluzione. Così Stasi arrivò al secondo processo. Dove fu assolto da una corte a presidenza di sicura fede garantistica, che non accolse la richiesta di riapertura. Quella corte si limitò a confermare la prima sentenza del gup. Forse, se le cose fossero andate diversamente, sarebbe stato meglio anche per Stasi. O forse no, ma ci sarebbe stata maggior chiarezza. Perché, dopo l’annullamento con rinvio da parte della cassazione, è stato poi l’appello-bis a celebrare il processo in modo più approfondito. È finalmente arrivata in aula la famosa bicicletta nera e sono stati fissati i sette punti che hanno poi motivato la condanna a sedici anni (con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato) per Stasi.
Le richieste di revisione respinte
Non solo, però. Perché due richieste di revisione della condanna sono state respinte dalla corte d’appello di Brescia, presieduta da un giudice certo non meno garantista dei suoi colleghi che avevano assolto, tutti come lui dell’area di Magistratura Democratica. E altre due delusioni per i difensori di Stasi sono arrivate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il quesito oggi è: l’eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio sarà sufficiente per un nuovo tentativo di revisione in favore di Stasi? Allo stato delle indagini pare difficile. I sette punti che hanno motivato la condanna sono ancora tutti lì. E gli indizi a carico del nuovo indagato, compreso un tentativo di corruzione difficile da credersi, sono per ora molto labili.
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Alla Cortese Attenzione del Direttore Responsabile de Il Riformista.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 47/1948, richiedo la pubblicazione della seguente rettifica in merito all’articolo del 26 maggio 2026 dal titolo “Garlasco, il giudice di Stasi sviato dal comandante. Quando la famosa bicicletta nera arrivò in aula”. Nel testo si afferma erroneamente che la riforma del 2019, che vieta il rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, rappresenterebbe una “sfortuna per Andrea Sempio, nel caso in cui andasse a processo”. Questa informazione è tecnicamente falsa e fuorviante.
La Legge n. 33/2019 non è retroattiva e si applica esclusivamente ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Nel diritto penale italiano vige il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo; la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale ha ribadito che non si possono privare i cittadini di garanzie sostanziali (come lo sconto di un terzo della pena) per fatti commessi nel passato. Trattandosi di un caso del 2007, le regole processuali applicabili restano quelle del 2007. L’indagato avrebbe quindi pieno diritto di accedere al rito abbreviato anche se andasse a processo oggi. Vi diffido pertanto a provvedere alla tempestiva pubblicazione della presente rettifica o alla correzione dell’articolo online con la medesima visibilità.
Cordiali saluti,
Giorgio Cavallaro
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