La legge 25 novembre 2024, n. 177 contiene una serie di interventi sul codice della strada volti, in sostanza, ad inasprire i riflessi sanzionatori collegati alle violazioni in materia di circolazione di veicoli. In particolare, è stata irrigidita la disciplina punitiva relativa ai reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. Se il primo illecito è rimasto invariato, essendosi proceduto solo a innalzare le pene, ivi comprese quelle relative alla sospensione della patente di guida, dove il legislatore sembra avere operato un totale mutamento di politica criminale, è in ordine al fatto di chi si mette al volante dopo avere consumato sostanze stupefacenti. Mentre in passato tale contegno rilevava solo se il guidatore si trovava anche in stato di alterazione psicofisico, adesso sembrerebbe che la sanzione possa scattare a prescindere da tale accertamento.

Il cortocircuito

Sarebbe sufficiente dimostrare la pregressa (anche remota) assunzione di droghe per ritrovarsi nella morsa del diritto penale, nonostante si sia ormai perfettamente lucidi. Sono contrario a qualsiasi forma di liberalizzazione di qualunque tipo di droga, ma questa riforma, se davvero va nella direzione ipotizzata, appare in contraddizione con la logica del sistema, scivolando sul piano inclinato di un’evidente irragionevolezza che rischia di condannarla all’illegittimità costituzionale. Infatti in Italia il mero consumatore di sostanze stupefacenti non risponde penalmente ma solo sul piano amministrativo. Prevedere la prigione per chi abbia fatto uso di droghe solo perché si è posto alla guida, senza più essere sotto il loro effetto, determina un cortocircuito interno all’ordinamento. Infatti, per tale via, si giunge a reprimere sul terreno penale, perlomeno nella materia in esame, il semplice consumatore di droga. E ciò potrebbe creare ulteriori pericolosi danni collaterali nei confronti di coloro i quali, per ragioni di salute, devono assumere medicinali contenenti princìpi attivi assimilabili agli stupefacenti.

L’interpretazione

Per evitare queste disfunzioni e un prevedibile incidente di costituzionalità, si potrebbe però sperimentare un’interpretazione della novella legislativa coerente con il resto del sistema. Siamo infatti sicuri che, al di là delle intenzioni dei fautori della riforma, nella lettera della legge si sia oggettivizzata la punibilità del consumatore che si ponga alla guida con piena padronanza delle sue capacità mentali e in completo controllo di sé stesso? Ho qualche dubbio in proposito e, d’altronde, per verificare la reale portata di una norma, non conta la c.d. mens legislatoris ma unicamente la mens legis, cioè il suo significato obiettivo derivante dall’esame del testo e del contesto sistematico in cui si colloca. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 187 del codice della strada continua in effetti ad esigere, per procedere ad accertamenti più approfonditi sulle condizioni del conducente, che si abbia il ragionevole motivo di ritenere che lo stesso si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.

Si potrebbe dunque pensare che la legge, a prescindere dalle intenzioni dei suoi compilatori, pretenda ancora la ricorrenza dello stato di alterazione psicofisica, senza più la necessità del richiamo a tale dato nel primo comma dell’art. 187 che si risolveva in un inutile pleonasma semantico. Un po’ come avvenuto (seppure questa volta sarebbe in bonam partem) con la rielaborazione del reato di falso in bilancio, dove l’eliminazione dal testo dell’art. 2621 c.c. dell’espressa menzione dei falsi valutativi non ha impedito di affermarne la perdurante punibilità, essendosi definito quel richiamo una semplice ridondanza lessicale. Quello suggerito pare l’unico pertugio interpretativo per salvare la riforma da una dichiarazione di incostituzionalità, altrimenti difficile da scongiurare.

Insomma, non aprire le porte all’uso libero delle droghe e punire chi guida ubriaco (anche se con una soglia di tolleranza minima – 0,5 grammi per litro di alcol – ora come prima così bassa, è complicato parlare di ubriachezza) o sotto l’effetto di stupefacenti, lo trovo assolutamente legittimo, ma colpire in maniera obliqua il mero consumatore o, peggio ancora, il povero assuntore di farmaci particolari, significa scuotere l’equilibrio del sistema. Ma forse il diavolo ha fatto le pentole e non i coperchi! Alle aule di giustizia l’ardua e auspicata sentenza.