Sono i tribunali a ricordarci ogni giorno come il sistema carcerario italiano navighi nell’illegalità ma a differenza delle sentenze che tornano utili da sventolare in politica quelle che riguardano il sistema penitenziario italiano non sembrano abbastanza degne da rientrare nel dibattito pubblico. Così è accaduto che ieri la Corte Europea abbia condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea, ovvero per trattamenti inumani e degradanti: nonostante i tribunali nazionali e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) avessero ordinato il trasferimento in un centro dove potesse essere curato, un uomo con gravi problemi psichiatrici è stato trattenuto in carcere.

Oltre all’articolo 3 il nostro Paese è stato condannato anche per la violazione dell’articolo 5 comma 1, riguardante il periodo di detenzione illegittima; la violazione dell’articolo 5 comma 5, relativamente al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento); dell’articolo 6 comma 1 (diritto a un processo equo) e l’articolo 34 (diritto di ricorso individuale).  Giacomo Seydou Sy è stato più volte accusato di molestie alla sua ex compagna, resistenza a pubblico ufficiale e furto. Ma di questi reati l’uomo, considerato “socialmente pericoloso”, è stato ritenuto consapevole solo parzialmente. Sia i tribunali nazionali che quello europeo ne avevano ordinato il trasferimento in una struttura ad hoc per curare il suo disagio psichico (soffre di turbe della personalità e bipolarismo) ma le autorità non lo hanno mai fatto. Così lo Stato è stato condannato e ora dovrà pagare un risarcimento di 36.400 euro.

È toccato al presidente di Antigone ribadire l’ovvio: «non si può tenere una persona in carcere senza titolo, se il suo stato di salute è incompatibile con la detenzione e se ha bisogno di cure. La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è solo uno dei tanti casi simili pendenti che riguardano la questione delle persone con patologie psichiatriche nel circuito penale. E a giorni si aspetta anche la sentenza della Corte Costituzionale (ordinanza 131/2021)», ricorda Patrizio Gonnella, il cui lavoro, insieme a quello della società civile in generale, è stato molto intenso sul tema e viene esplicitamente citato dalla Corte nella sua decisione.

«È un provvedimento importante, che non contiene solo la risoluzione di un singolo caso, ma dà indicazioni su un percorso che Governo e Parlamento devono seguire per evitare altre condanne e nuove violazioni dei diritti fondamentali» ha sottolineato Gonnella. «La Cedu afferma due principi importanti: il primo, le carceri non sono luoghi di cura per la presa in carico di patologie psichiatriche gravi, vanno dunque immaginati nuovi modelli per la salute mentale, in stretto contatto con i servizi territoriali. E’ quello che vediamo tutti i giorni durante le visite dell’Osservatorio sulle condizioni detentive ed è ciò che la Cedu ribadisce. Il secondo principio è che le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) sono uno dei luoghi dove il paziente psichiatrico autore di reato può essere destinato, ma non sono l’unico» afferma il presidente di Antigone. «Esistono altre soluzioni, di tipo comunitario o residenziale, che vanno prese in considerazione, perché questo è ciò che ribadisce la legge. È necessario che giudici e servizi di salute mentale si confrontino da subito e trovino soluzioni condivise, dal caso Sy viene fuori un cortocircuito istituzionale inaccettabile».

Sempre a proposito di diritti dei detenuti ieri anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 (redattore Francesco Viganò), ha accolto la questione di legittimità sollevata dalla stessa Cassazione chiarendo che la norma, contenuta nell‘articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, che impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al “carcere duro” e il proprio difensore viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione. La sentenza osserva che il diritto di difesa comprende – secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo – il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore e sottolinea che di questo diritto è titolare anche chi stia scontando una pena detentiva, anche per consentire al detenuto un’efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie. È vero che questo diritto non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità – purché non sia compromessa l’effettività della difesa – qualora si debbano tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti. Ed è anche vero che i detenuti in regime di 41 bis sono ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali, allo scopo di impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sia idoneo a raggiungere questo obiettivo e si risolva, pertanto, in una irragionevole compressione del suo diritto di difesa. Da un lato, infatti, il detenuto può sempre avere – per effetto della sentenza della Corte del 2013, n. 143 – colloqui personali con il proprio difensore, senza alcun limite quantitativo e al riparo da ogni controllo sui contenuti dei colloqui stessi da parte delle autorità penitenziarie. Dall’altro, il visto di censura previsto dalla norma ora esaminata dalla Corte opera automaticamente, anche in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite da parte dell’avvocato.

Ciò riflette, ha osservato la Corte, una “generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore dell’imputato, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso”. Nel Paese ideale la politica anticipa i tribunali migliorando le proprie leggi per tutelare i diritti senza bisogno di una condanna. Qui c’è da sperare che almeno prenda atto delle sentenze.

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Milano, 26 giugno 1977 è un attore, drammaturgo, scrittore, regista teatrale e politico italiano.