Due mesi prima di morire nella rapina alla gioielleria di Mario Roggero, Andrea Spinelli, insieme ad un complice, avrebbe potuto essere in carcere. L’8 febbraio 2021 aveva attirato un imprenditore in un’abitazione di Bra con la scusa di una ristrutturazione inesistente, lo aveva rinchiuso in un garage, schiaffeggiato, minacciato con un bastone di rompergli un ginocchio, costretto a firmare cambiali sotto minaccia di morte, derubato di 600 euro. Poi, prima di lasciarlo andare, lo aveva obbligato a un aperitivo in un bar del centro con selfie e sorrisi forzati: un alibi confezionato in anticipo, per rendere inverosimile un’eventuale denuncia. I carabinieri di Alba, raccolta la denuncia e confermato tutto con una perquisizione, chiesero alla Procura di Asti una misura cautelare. La Procura rispose di no, convinta che la sola perquisizione bastasse a dissuadere Spinelli dal commettere altri reati. Il 28 aprile, meno di due mesi dopo, Spinelli partecipò alla rapina in cui Roggero lo uccise.

Va detto subito ciò che nessuna analisi seria può tacere: la Procura non ha violato alcuna norma. La libertà prima della condanna è la regola, non l’eccezione, e i presupposti per la custodia cautelare vanno accertati caso per caso, non presunti. È un principio che una società civile deve difendere anche quando il suo esito, con il senno di poi, appare scandaloso. Ma è proprio l’analisi ex ante, quella disponibile al pubblico ministero nel marzo 2021, a non tornare. Il “pericolo di reiterazione” che giustifica la custodia cautelare non si valuta sull’astratta gravità del reato, ma sugli indici concreti di abitualità a delinquere: e qui gli indici c’erano tutti, documentati dalla stessa indagine.

Una storia criminale pregressa e documentata, un’estorsione non improvvisata ma pianificata: l’appuntamento con un pretesto credibile, la location scelta, un complice già pronto sul posto. Una gestione della vittima calibrata e progressiva: prima gli schiaffi, poi il bastone, infine la minaccia di morte, ciascun gradino usato solo se il precedente non bastava. E soprattutto quell’aperitivo: non un dettaglio pittoresco, ma la prova che l’estorsore aveva già previsto la possibilità di una denuncia e si era attrezzato per neutralizzarla prima ancora che accadesse. Chi si premunisce contro le conseguenze del proprio reato prima di commetterlo non è un principiante che ha avuto un momento di debolezza o di necessità: è qualcuno per cui il crimine è un mestiere, con la sua logistica e le sue contromisure.

Sostenere che una perquisizione bastasse a dissuadere un simile soggetto significa non saper riconoscere la sofisticazione criminale. È un errore di valutazione ingenuo, non nel senso morale, ma tecnico: ignora che il miglior predittore di condotta futura è la condotta passata, specie quando quella passata mostra organizzazione e non impulso. I fatti del 28 aprile non sono stati una sorpresa imprevedibile: sono stati la conferma di ciò che il fascicolo di febbraio già indicava con chiarezza.

Il punto non è accusare la magistratura di un cedimento verso il crimine, né invocare un carcere preventivo generalizzato che sarebbe esso stesso un abuso. Il punto è che l’ordinamento continua a leggere il “pericolo di reiterazione” con un rigore quasi solo formale: recidiva specifica, precedenti già giudicati (che in questo caso comunque esistevano), restando cieco davanti a un quadro indiziario che racconta con chiarezza chi si ha di fronte. Questo caso non chiede meno garanzie: chiede che quelle esistenti siano applicate leggendo per intero ciò che le indagini già mostrano. Se il diritto vuole restare prudente per principio, non può permettersi di restare ingenuo per abitudine.