Sarà il fatto che in Lombardia l’attenzione di tutti è molto concentrata sul Coronavirus. Sarà il fatto che anche al Palazzo di giustizia di Milano già due magistrati si sono ammalati. Sarà il fatto che di questi tempi va tutto un po’ a singhiozzo anche nei tribunali. Fatto sta che la circolare con la quale il Procuratore capo Francesco Greco pochi giorni fa ha ingiunto (ne ha il potere) ai suoi sostituti di andarci piano, con le richieste di custodia cautelare, e di concentrare la propria attenzione solo sui reati più gravi, non pare aver suscitato particolari reazioni di protesta. Anche se aveva un retrogusto di rimprovero, quasi come se alcuni pubblici ministeri avessero abusato del tintinnar di manette. Nel sollecitare al Gip l’adozione di misure cautelari, aveva scritto il capo dell’ufficio, limitatevi ai “reati con modalità violente” o “di eccezionale gravità o di codice rosso”, e aveva ricordato la situazione di particolare pericolo in cui si trovano le carceri italiane, eternamente sovraffollate e particolarmente esposte alla possibilità di contagio da virus.

Non risultano particolari prese di posizione al riguardo da parte dei sessanta sostituti procuratori del quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano. Eppure, poco più di tre mesi fa, nel dicembre del 2019, era scoppiata una mezza rivoluzione, quando il dottor Greco, sempre con la formula della circolare, aveva presentato i “criteri organizzativi” per gli uffici per il triennio 2019-2921. Principi che erano stati considerati dalla quasi totalità (con l’esclusione degli otto vice del procuratore capo) dei sostituti come “limitative dell’autonomia dei singoli pm in rapporto ai procuratori aggiunti”, che avrebbero dovuto essere interpellati prima che ciascun pm assumesse iniziative come le iscrizioni nel registro degli indagati, le intercettazioni e gli atti investigativi. Era stato un richiamo alle gerarchie e un tentativo di mettere un confine all’autonomia del singolo sostituto difficilmente accettabile, nella situazione ormai degenerata del nostro ordinamento.

L’iniziativa del procuratore Greco e la rivolta che ne era seguita sono lo specchio dell’anomalia italiana, che si rispecchia non solo nel potere enorme e incontrollato che hanno i Pubblici ministeri (soggetti burocratici privi di legittimazione popolare) nel nostro ordinamento, caso unico al mondo, ma addirittura nella rivendicazione di assoluta autonomia da parte di ogni singolo “sostituto”. Come se il termine medesimo non stesse a indicare qualcuno che agisce “al posto di”, qualcun altro, cioè il titolare unico dell’iniziativa, il procuratore capo.

È persino singolare che Francesco Greco debba oggi ricordare ai suoi collaboratori quel che prevede la legge, e cioè che il ricorso alla custodia cautelare in carcere debba essere solo “l’extrema ratio”, quando le misure coercitive o interdittive, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate. L’iniziativa pare quasi un rimprovero rispetto a quanto accade ogni giorno alla Procura della repubblica di Milano. Forse fino a ora qualche pm ha abusato del proprio potere e ha sventolato le manette per intimidire (come già venticinque anni fa) e ha contribuito a riempire le carceri anche quando l’arresto non era un atto dovuto? La domanda è retorica perché gli esempi si sprecano, e non solo a Milano. Basta contestare un reato associativo, anche senza la presenza di fatti delittuosi specifici, per far scattare le manette e avere la possibilità di disporre intercettazioni, attraverso le quali poi poter costruire un castello accusatorio anche in presenza di labili indizi.

L’anomalia, e le successive cattive interpretazioni, nascono dall’articolo 112 della Costituzione: «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». Lapidario. Un principio nato come un compromesso, dopo il ventennio con la soggezione di fatto della pubblica accusa al regime. Si concede l’autonomia al rappresentante dell’accusa, ma lo si vincola con l’obbligatorietà. Il risultato è stato tragico a paradossale nei risultati. Prima di tutto per l’assoluta irrealizzabilità del principio: nessuno riuscirà mai a perseguire tutti i reati, soprattutto se non ci sono dei criteri di priorità. Criteri che furono suggeriti, fin dal 1993, dai membri della Commissione Conso, che erano tutti magistrati, e rappresentavano tutte le componenti, anche politiche e correntizie, della categoria.

Il secondo paradosso del principio dell’obbligatorietà è il totale arbitrio e le palesi distorsioni che ne sono derivate, per cui troppo spesso addirittura il singolo sostituto finisce con il decidere a quali reati e a quali fatti dare priorità. Creando tra l’altro, disparità tra i cittadini, in violazione di un sacro principio costituzionale, quello dell’uguaglianza. Se a questo si aggiunge il fatto che il pubblico ministero italiano, veramente unico al mondo, finisce con l’avere un potere politico privo di bilanciamento, poiché non è eletto come negli Stati Uniti né dipende dal Guardasigilli come in Francia, si capisce perché, dopo i fallimenti riformistici delle Bicamerali, tanti capi dei singoli uffici giudiziari tentino di suggerire qualche criterio, almeno organizzativo.

Come ha tentato a Milano Francesco Greco. Non è stato il primo. Ma la strada è ancora lunga, a partire dalla circolare Zagrebelsky del 1990, che indicò vere corsie preferenziali per alcune ben individuate tipologie di reato, fino a quella del procuratore della repubblica di Torino Maddalena nel 2007 e del presidente della corte d’appello di Milano del 2008. È una vera attività paralegislativa, quella messa in campo da alcuni procuratori, che trova moltissime difficoltà nella stessa casta dei togati. E anche nell’incapacità del Parlamento e dei governi di diverse parti politiche, di modificare il maledetto articolo 112 della Costituzione.

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Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.