Condannati e prescritti
Riforma della giustizia, troppi nodi da sciogliere

Avvicinandosi l’entrata in vigore della (ennesima) riforma della prescrizione, il dibattito nella politica e negli operatori della giustizia si è fortemente acceso e polarizzato, anche grazie all’astensione dalle udienze degli avvocati, aderenti alle Camere penali (e non solo). Si tratta di una contrapposizione culturale che coinvolge un tema centrale della giustizia penale nel quale si confrontano visioni diverse del diritto e del processo penale. Focalizzando l’attenzione sulla riforma dell’art. 159 del codice penale di cui alla legge n. 3 del 2019, il confronto di opinioni si prospetta su più piani. Da un lato, si evidenzia la pluralità della successione di norme in materia, con diversificati effetti estintivi ricollegati al tempo – diverso – della commissione dei reati. Dall’altro, si evidenzia la non ragionevole parificazione degli imputati condannati e di quelli prosciolti con la sentenza di primo grado che, ai sensi della citata legge, determina la sospensione del decorso della prescrizione.
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Infine, si evidenzia la mancanza di un termine entro il quale deve celebrarsi il giudizio d’appello e quello di Cassazione, con il rischio di una ingiustificabile – di fatto – stasi processuale e la sottoposizione dell’imputato condannato e prosciolto a un processo dai termini indefiniti. Sotto il primo aspetto va evidenziata la reiterata produzione normativa in materia. In realtà, per lungo tempo il sistema si era mantenuto “in equilibrio” attraverso il ricorso all’amnistia, che omologava persone e reati, tracciando una linea che non operava alcuna scelta discrezionale, risultando la conseguenza della decisione estintiva effetto dell’azione del Parlamento. L’impossibilità di operare in questo modo finisce per “scaricare” sulla prescrizione le disfunzioni del sistema che dovrebbero trovare una soluzione a seguito d’una rivisitazione d’un sistema penale ipertrofico e la riconsiderazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, vero alibi della opposta attuale presenza della discrezionalità delle iniziative delle procure. Sotto il secondo profilo, non può non segnalarsi la discutibilissima equiparazione della condizione del condannato con quella del prosciolto, al punto da prospettare una non del tutto infondata questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dell’art. 3 della Convenzione. Invero, il prosciolto – peraltro anche il condannato in primo grado – è assistito da una presunzione di non colpevolezza, ovvero di innocenza che in relazione al prosciolto è addirittura evidenziata e rafforzata dalla decisione di prima istanza.
Sotto il terzo aspetto, non può non evidenziarsi come la mancanza di termini per la definizione della fase dei gravami confligga con il canone di rilievo costituzionale della durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost. Sotto questo profilo non possono non prospettarsi non poche questioni di legittimità costituzionale. La reiterazione delle riforme in materia e il conseguente allungamento dei termini di prescrizione pongono il problema della ragionevolezza dei tempi successivamente fissati in ordine allo stesso reato, condizionato anche dalla progressiva elevazione delle pene. Inoltre, la ipotizzata sospensione della prescrizione con la sentenza di primo grado pone in discussione la stessa presenza dell’istituto estintivo, non ritenuto illegittimo, ma in tal modo trasformando un gran numero di reati in reati imprescrittibili, di fatto, coinvolgendoli ai reati per i quali – fondatamente – la causa estintiva non può operare. Inoltre, al di là del diritto all’oblio, rispetto a un fatto risalente nel tempo, sia l’imputato – colpevole o innocente – sia le vittime, persone offese o danneggiate, sono titolari del diritto a veder definita – irrevocabilmente o con il giudicato – la vicenda processuale.
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Nella legge che dovrebbe essere operativa dal 1° gennaio 2020 si nasconde altresì un ulteriore elemento che non è sempre esplicitato: il potere del pm di scegliere quali reati si possono prescrivere e quali invece, attraverso l’accelerazione processuale, arriveranno alla sentenza di primo grado che renderà quei reati non più soggetti alla causa estintiva. Già oggi il pm può decidere cosa può essere soggetto di prescrizione nella fase delle indagini; dall’anno prossimo le procure potranno altresì orientarsi a non far prescrivere i reati che si determinerà a far approdare al dibattimento, con la certezza, che oggi manca, di conoscere le successive scansioni temporali entro le quali il reato può andare incontro a un effetto estintivo. Il nuovo termine di prescrizione inciderà anche sul comportamento dei giudici di primo grado che potranno cadenzare i giudizi di primo grado in relazione alla possibile o non possibile prescrizione dei processi attribuiti alla loro cognizione.
Inoltre, mentre i processi di condannati con l’applicazione di una misura cautelare potranno avere una corsia privilegiata, per evitare le scarcerazioni, il discorso non riguarderà i soggetti assolti o prosciolti. Naturalmente l’imputato e la difesa adegueranno i loro comportamenti alla nuova disciplina: scelta dei riti premiali ovvero comportamenti tesi a differire la decisione di prima istanza.
In altri termini, non è vero che l’entrata in vigore della norma manifesterà i suoi effetti in un tempo lungo che permetterà una sua più attenta valutazione.
Gli effetti si manifesteranno da subito nei comportamenti processuali delle parti e del giudice e non sarà necessario capire gli effetti negativi che essa comporta. A prescindere dall’esito (politico) della vicenda, va significativamente osservato che la stessa ha aperto uno squarcio nel dibattito, spesso incolore, sulla giustizia penale, che solitamente vede contrapposti quasi solo avvocati e magistrati. Ha manifestato il proprio convincimento anche l’accademia che in larghissima parte (quasi all’unanimità) ha evidenziato le criticità della riforma. Sono stati gettati significativi “semi” per continuare ad alimentare un dibattito sulla giustizia nel nostro Paese, come non si vedeva da tempo.
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