Massimo sei invitati a casa, mascherine dovunque e niente calcetto con gli amici. Il nuovo Dcpm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vigore dal 14 ottobre e valido 30 giorni (fino al 13 novembre), affronta i numeri in salita dei contagi da Coronavirus con alcune misure restrittive rispetto a quelle finora in vigore. Ecco i punti principali.

MASCHERINE. Sono obbligatorie all’aperto e nei locali al chiuso (ma non al tavolo del ristorante) tranne che per chi fa sport, i minori dei sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili. E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

I SINTOMI. Chi ha un’infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

PARCHI E VILLE. L’accesso è condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza di un metro.

SPORT. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore.

STADI. E’ consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

PALESTRE, PISCINE E CIRCOLI. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

SPORT DI CONTATTO. E’ consentito, da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da Coni e Cip. Vietate invece le partitelle amatoriali. I giocatori che arrivino da un Paese da cui l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo.

MANIFESTAZIONI. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

SALE GIOCHI E SCOMMESSE. Aperte a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

TEATRI, CINEMA, CONCERTI. Solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 per luoghi chiusi, per ogni singola sala.

DISCOTECHE. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

FESTE. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

A CASA. E’ fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

IN CHIESA. L’accesso ai luoghi di culto avviene in modo da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MUSEI. L’apertura è assicurata garatenendo modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

SCUOLA. Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021.

GITE. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio. Nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.

NEGOZI. Deve essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

RISTORANTI, BAR, PUB. Aperti fino alle 24 ma dalle 21 solo con servizio al tavolo, altrimenti si chiude. Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano aperti i punti vendita nelle stazioni, ospedali, aeroporti.

TRASPORTI. Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

LAVORO. Si raccomanda il lavoro agile, dove possibile, l’incentivare ferie e congedi, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

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