La polvere sotto il tappeto
Quel magistrato inquisitore degno erede di Torquemada

Ancora sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, vigente il codice Rocco, dunque non senza una qualche ipocrisia, risuonava l’avvertimento che il processo penale è e deve restare, in ogni tempo e in ogni luogo, un «sistema di garanzie», senza cedimenti che ne possano alterare o snaturare l’essenza: solo il rigoroso rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, entrate a far parte del nostro Ordinamento, può assicurare un processo penale degno di un Paese civile, moderno e democratico.
La riforma del rito penale, entrata in vigore nel 1989, fu salutata come una svolta epocale nella realizzazione di un meccanismo processuale penale realmente «accusatorio», all’altezza delle impellenti aspettative del cosiddetto fronte garantista. Pia illusione. Il sistema accusatorio, fondato sulla formazione delle prove nel contraddittorio, non esiste ormai più, tendendo queste a formarsi nel corso delle indagini preliminari condotte dal pubblico ministero. E con esso si avvia irrimediabilmente verso il definitivo tramonto l’esperienza del «giusto processo», sebbene assurto ad autonomo valore costituzionale, con buona pace della riforma cosiddetta Cartabia, volta com’era, almeno nelle intenzioni, poi purtroppo in larga misura tradite, a incidere profondamente sulla prescrizione, sul rinvio a giudizio, sulle priorità in materia d’esercizio dell’azione penale, sul rinnovato vigore del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, dall’iscrizione della persona indagata sino al vaglio della Cassazione.
La marcia à rebours verso il progressivo abbandono della strada dell’ipocrisia del processo penale come «sistema di garanzie», era iniziata, peraltro, già con l’epifania, tra le fattispecie premiali, della collaborazione processuale, apparsa, sul piano dei risultati pratici, strumento efficace per smantellare le organizzazioni terroristiche, ma, sul piano degli orientamenti politico-criminali e degli effetti di ripercussione sul sistema punitivo e nel suo complesso, anche tale da suscitare le maggiori perplessità, non fosse che per la sua inevitabile e grave ripercussione sulla dialettica processuale. Per un verso, infatti, la collaborazione processuale si era ben presto trasformata in un paradigma normativo sostanzialmente obbligatorio, essendo la mancata cooperazione sanzionata non solo dalla persistenza degli effetti punitivi eccezionali stabiliti per i reati commessi per finalità di terrorismo, ma, in termini processuali, dal regime e dalla pratica della custodia cautelare, ricalcato sulla falsariga della collaborazione e dalla sua entità.
Mentre, per altro verso, il «pentito», che pagava in anticipo il prezzo del premio, per la riscossione doveva attendere, tuttavia, la valutazione di un giudice diverso, con un duplice ordine di conseguenze: la posizione del pubblico ministero non poteva che essere caratterizzata dall’assenza di conflittualità con l’imputato collaboratore e, per contrappeso, dall’aumento di conflittualità con l’imputato raggiunto dalla chiamata di correo; il giudice del dibattimento, dal canto suo, o assecondava il polarizzarsi del contraddittorio nel senso promosso dal pubblico ministero ovvero assumeva il compito di attuare contro quella logica la più genuina funzione del contraddittorio, rischiando, dunque, per questo di essere trascinato in un rapporto conflittuale con l’imputato collaboratore; in entrambi i casi ne sarebbe restata compromessa la propria funzione di «terzietà». Nell’impossibilità o incapacità di risolvere altrimenti la vicenda terroristica, il legislatore aveva anche finito per delegare il relativo compito ai giudici, dotandoli dei poteri necessari, spesso estranei alla funzione giusdicente.
Un ruolo vicario penetrato, da allora, nell’istituzione come messaggio e come costume, ben oltre i limiti a esso assegnati: non v’è quasi più processo di una qualche importanza dove non compaia il collaboratore di turno o dove la sua presenza non sia sollecitata nello svolgimento delle indagini, e la mancanza di cooperazione sia stigmatizzata come «omertosa» e, talvolta, addirittura «sanzionata» sul piano della custodia cautelare o del trattamento penitenziario, con buona pace dei diritti costituzionali e convenzionali. Nell’originaria formulazione, peraltro, la cooperazione aveva una sua logica: i terroristi negano il sistema politico nel modo in cui un cataro negava l’ecclesiastico; l’opposizione assume figure fobiche, da guerra teologale: i settari oppongono un dogmatismo visionario all’onnivoro pragmatismo, talvolta cinico, dell’istituto ecclesiastico. Su un cataro-terrorista può darsi abbia, dunque, senso l’esorcismo allestito dalla legge 29 maggio 1982, con quell’abiura imposta dall’art. 1: chiesa e setta contendono sulle anime; genuina o simulata, la confessione serve ai dominanti; equivale a un autodafé la «piena confessione» richiesta dagli artt. 2 e 3. Per quanto perversa, questa logica, saltò, comunque, quando gli ambiti operativi e le finalità della collaborazione processuale furono estesi a situazioni dove non vi erano da promuovere soltanto processi disgregativi già in atto per fronteggiare l’emergenza terroristico-eversiva, quanto piuttosto di fare i conti con fenomeni di marca diversa, i cui protagonisti e i cui gregari non hanno progetti politici implicanti l’abbandono di ideologie da ripudiare, ma faide da compiere, prezzi da riscuotere o, peggio, ordini da eseguire.
Ecco, in proposito, cosa scrisse il Giudice istruttore di Palermo, nel 1986, sui motivi che avrebbero indotto Tommaso Buscetta alla scelta di collaborazione: «Egli, mafioso di vecchio stampo, si era reso conto che i principi ispiratori di Cosa nostra erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla bieca ferocia dei suoi nemici, che avevano trasformato l’organizzazione in un’associazione criminale della peggior specie in cui egli non si riconosceva più. Non aveva, pertanto, più senso prestare ossequio alle regole di un’organizzazione in cui egli non credeva, non aveva più senso tenere fede alla legge dell’omertà. Egli doveva operare per la distruzione della “nuova mafia”, doveva vendicarsi dei tanti lutti subiti, ma la soverchiante superiorità dei suoi nemici non gli lasciava molte speranze; non gli restava altra via che rivolgersi alla Giustizia dello Stato per consumare la sua vendetta e per salvare la sua vita». Insomma, sul terreno della criminalità comune, sono venute a mancare le alternative politico-teologali ed esistono limiti obiettivi al narrabile: il business ignora l’anima e le abiure vi suonano male; l’autodafé scade, magari non sempre, ma comunque assai spesso, a farsa dialettale, guastando l’effetto scenico complementare al lavorio istruttorio. Inutile che l’inquirente cerchi mirabilia in materie sordidamente banali, essendo improbabile ve ne siano.
Tutti sanno che esiste una connection altolocata, notoria, visibile, penalmente inafferrabile: qualunque sia la fonte da cui colano, delitto incluso, denaro e potenza psicagogica influiscono sugli alambicchi dei poteri costituiti, venendo utili, ad esempio, nelle partite elettorali. Là dove si voglia colpire i nodi perversi, è necessario, dunque, individuare i punti in cui li alimenta il metabolismo collettivo. Mosse simili esigono, comunque, una perfetta analisi del groviglio, fantasia intellettuale, norme idonee, mani pulite e abili, ossia complesse condizioni tecniche, più una costosa volontà politica. Ma è proprio qui che, purtroppo, spesso casca l’asino. I filosofi hanno sempre cercato di stabilire la certezza della conoscenza, il «punto d’appoggio» archimedico di tutta l’umana conoscenza. E il pensatore che meglio ha rappresentato l’anelito a questa prima certezza filosofica, anche se paradossalmente espresso all’inizio sotto forma di dubbio totale su tutto ciò che ci circonda, è Cartesio. Per questo filosofo, infatti, almeno una volta nella vita si dovrebbero mettere in discussione tutte le conoscenze che ci sono state trasmesse, facendo passare tutte le informazioni attraverso il provvidenziale setaccio della critica sistematica, con l’obiettivo non già di approdare allo scetticismo, bensì il contrario: cercare di arrivare a un punto indiscutibile, a partire dal quale possano conseguire tutte le conoscenze future.
E il dubito, ergo sum dovrebbe essere l’abito mentale del magistrato. Eppure, mi sono recentemente imbattuto in un documento veicolante il testo di un interrogatorio approdato, qualche tempo fa, solo Dio sa come, nella redazione di un giornale on-line, presentato con un titolo nel quale si esalta l’«astuzia» dell’inquisitore per smascherare un falso aspirante collaboratore, di cui stigmatizza la «farsa». Questo l’anatema, tutt’altro che cartesiano, dell’inquisitore, degno erede, al netto dell’evidente scarto culturale rispetto a taluni di essi, dei vari Robert le Bougre, Tomas de Torquemada, Joseph Goebbels, Andrej Višinskij e altri consimili: «Noi oggi le abbiamo fatto domande su omicidi dove abbiamo la prova di come sono andati i fatti, non i gravi indizi di colpevolezza, la prova, per questo sono salito qua oggi. Non siamo qui per parlare di cose nuove o inedite, noi stiamo parlando di cose acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale e siamo pronti a chiedere la condanna, ci sono persone che hanno spiegato per filo e per segno come stanno le cose. E lei qui capo crimine, sta a fare le pulci a ogni frase che dice (il pubblico ministero Tizio) o a ogni frase che dice (il pubblico ministero Caio).
Ma stiamo scherzando?! Ma qua c’è gente, c’è l’ultimo della ’ndrangheta, l’ultimo dei garzoni di ’ndrangheta che si siede qui dove è seduto lei. Sa quanta gente abbiamo sentito qua? Che parlano come l’Ave Maria! E lei qua è da stamattina che stiamo facendo il braccio di ferro… Si comporta non da capo crimine, ma da spettatore». Al di là dell’attendibilità del narrante e della credibilità della narrazione, tutte da accertare, naturalmente, ma brutalmente liquidate opponendo l’autorità di precedenti giudicati, dove è noto a chiunque sia minimamente educato al diritto che la «verità legale» ben possa divergere dalla «verità naturale», sorge spontanea la domanda se e quale «verità» cercasse di attingere dal suo interlocutore l’astuto inquisitore.
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