La sentenza
Il festival
Sanremo 2025, il guadagno della Rai senza gara pubblica. L’altro Festival lo vince Lady Concorrenza
Sulle note di Lady Concorrenza – che sussurra “non ti scordar di me” – i giudici amministrativi liguri hanno affermato un principio di diritto che, ancor prima, è (o dovrebbe essere) una sana e costante regola di buona amministrazione economica, europea e nazionale. Tutto ruota attorno alla convenzione tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’organizzazione del Festival della canzone italiana. (Tar Liguria – Genova – Sezione Prima – sentenza del 5 dicembre 2024 n. 843). Come fa notare il Tar Liguria, “non vi è dubbio” che la convenzione Rai con il Comune di Sanremo – per consentire lo svolgimento della kermesse – sia un contratto attivo che offre un’opportunità di lucro a Viale Mazzini. Si definisce contratto attivo perché comporta un’entrata economica per l’Ente. Altrimenti, se impone una spesa, viene definito passivo.
La sentenza sottolinea che sono fondamentali due aspetti: che il Comune riceva un compenso e che la Rai ottenga un’opportunità di guadagno organizzando il Festival e beneficiando dei relativi profitti. In sostanza il guadagno implica di per sé l’obbligo di avviare una gara pubblica. I giudici amministrativi non basano l’obbligo sul Codice dei contratti pubblici e osservano che, “trattandosi di un contratto attivo (abbia o meno detto contratto attivo natura di concessione di bene), l’affidamento dello stesso non è disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale esclude espressamente i contratti attivi dal proprio ambito di applicazione (art. 13, co. 2 del Codice)”.
La concorrenza
Si richiama la prospettiva europea della concorrenza, sottolineando che – pur essendo escluso dal Codice – l’affidamento di contratti che offrono guadagni alla controparte dell’Amministrazione deve rispettare (in base a quanto stabilito dall’art. 13, co. 5 del Codice) “i princìpi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità”. Nei fatti bisogna consultare il mercato e confrontare le diverse offerte, rispettando la disciplina “di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827)”.
I princìpi violati
È ciò che risulta – secondo quanto espresso in sentenza – non soltanto dal testo inequivocabile delle disposizioni, ma anche dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia. Questi princìpi – concludono i giudici genovesi – sono stati violati nel caso di specie perché il Comune, reiterando la prassi finora seguita, ha stipulato la Convenzione Rai in assenza di una procedura di evidenza pubblica. Che invece è l’unica via per rispettare i princìpi richiesti. Le ugole d’oro dunque taceranno il prossimo febbraio? Nessuna paura: per la sentenza sarebbe sproporzionato e irragionevole prevedere delle ripercussioni sull’edizione del Festival già svolta e su quella che inizierà tra pochi mesi. Ecco perché le richieste di annullamento o di dichiarazione di inefficacia del titolo convenzionale non possono essere accolte. Buon ascolto!
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