Il dibattito sul referendum e le minacce
Anm è monarchia assoluta, per questo nega i referendum sulla giustizia

Nella sua relazione al direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) il presidente Giuseppe Santalucia ha criticato le sei proposte istitutive dei referendum sulla giustizia depositate dai radicali e dalla Lega, perché i temi trattati per la loro rilevanza istituzionale e intrinseca complessità avrebbero dovuto essere discussi e valutati nelle aule parlamentari. La preferibilità di questa soluzione rispetto a quella referendaria è indubbia. Non si può però trascurare che le proposte in discussione in Parlamento, certamente utili, sono timide e in larga misura non idonee a rimuovere le cause della pesante crisi in cui da troppo tempo si dibatte il “sistema giustizia” in Italia.
Inoltre, indipendentemente dal merito delle singole proposte di referendum, sulle quali saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini se com’è prevedibile sarà raggiunto il numero di firme necessario, l’effetto non secondario di fatto perseguito è anche quello di accertare la misura del consenso dell’opinione pubblica nei confronti di misure sostanziali di riforma della magistratura, senz’altro utile per rimuovere quegli ostacoli politici che in Parlamento ne impediscono l’adozione. Sembra questo il vero timore di Giuseppe Santalucia e dell’associazione che presiede. Egli aggiunge infatti che «il tema referendario sembra esprimere un giudizio di sostanziale inadeguatezza dell’impianto riformatore messo su dal Governo; e fa intendere la volontà di chiamare il popolo ad una valutazione di gradimento della magistratura, quasi a voler formalizzare e cristallizzare i risultati dei vari sondaggi di opinione che danno in discesa l’apprezzamento della magistratura». Conclude poi che «spetta all’Anm una ferma reazione a questo tipo di metodo», perché è suo compito operare «affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali».
Per valutare queste affermazioni è opportuno partire dalla contrapposizione esistente tra la costituzione formale, cioè i principi sanciti nella Carta costituzionale, e la cosiddetta costituzionale materiale, derivante dall’assetto concreto che la magistratura ha progressivamente assunto in questi ultimi trent’anni. La prima si fonda sulla concezione della magistratura come un “ordine” (art. 104 cost.), privo in quanto tale di una organizzazione e di un vertice che di fatto potessero consentirle, avvalendosi dei poteri coercitivi ad essa affidati, di assumere un’indebita supremazia sui poteri costituzionali. Questo ordine è caratterizzato dai principi di indipendenza da condizionamenti interni ed esterni e di autonomia nell’esercizio della funzione, necessari per assicurare la subordinazione del magistrato alla legge, cioè alla volontà sovrana dei cittadini espressa direttamente con il referendum o indirettamente per mezzo degli organi che li rappresentano.
La costituzione materiale della magistratura si fonda invece su principi opposti, il cui fondamento si rinviene nell’associazionismo sindacale. Messo fuori legge nel 1925 dal regime fascista, nel 1944, quindi ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, i magistrati costituiscono l’Anm, al cui interno nel 1950 si organizzano le correnti sulla base dei diversi orientamenti culturali e politici. In tal modo la magistratura ha assunto una struttura unitaria e si è trasformata in un potenziale potere politico, poi divenuto effettivo a partire dagli inizi degli anni 90 del secolo scorso con la stagione cosiddetta di “Mani Pulite”, che ha prodotto il collasso della tradizionale classe politica di governo e l’avvento di nuove organizzazioni partitiche. Con la contestuale soppressione della prerogativa costituzionale dell’immunità penale dei parlamentari – avventata perché non sostituita da altre forme di garanzia della politica nei confronti di una magistratura politicizzata e dominata dalla corrente di sinistra -, la classe politica ha perso la sua autonomia, condizionata dalla minaccia sempre latente di iniziative penali inconsistenti, politicamente orientate, destinate a concludersi con un proscioglimento a distanza anche di decenni dopo avere stroncato carriere politiche e prodotto danni notevoli di natura personale, familiare, economica e politica.
Approfittando dei poteri coercitivi ad essa assegnati dalla Costituzione e dalla libertà di associazione sindacale, la magistratura si è così trasformata in uno Stato nello Stato, assumendo di fatto la supremazia su tutti gli altri poteri. Ha un proprio organo politico-rappresentativo (l’Anm), costituito a sua volta da entità in prevalenza politicizzate (le correnti) e un proprio organo esecutivo (il Consiglio superiore della magistratura), per mezzo del quale controlla e condiziona, con le modalità descritte da Palamara, tutta la carriera dei magistrati e di riflesso la loro indipendenza e autonomia, distorcendo di fatto principi fondamentali della Costituzione. È questo il contesto in cui si collocano le affermazioni del Presidente dell’Anm, che, considerata l’assenza di qualsiasi forma di dissociazione o dissenso, appaiono rappresentative della generalità della corporazione.
Esse sono espressione e rivendicazione da parte della magistratura, e per essa della cerchia ristretta di magistrati che la governa, della sua supremazia sulla società e sull’organizzazione costituzionale dello Stato. Viene addirittura sindacata la sovranità popolare e con essa i diritti dei cittadini che ne sono espressione! Al referendum vengono posti limiti inesistenti in Costituzione, perché ad esso non sarebbe consentito esprimere, sia pure implicitamente, una valutazione di «sostanziale inadeguatezza dell’impianto riformatore messo su dal Governo» nei confronti dell’ordinamento giudiziario: impianto riformatore che tra l’altro è quello predisposto dall’ex ministro Bonafede, il cui progetto di legge, largamente condizionato nei suoi contenuti timidi e insufficienti dagli ambienti giudiziari interni ed esterni allo stesso Ministero, è il testo-base dell’esame parlamentare in corso. Quindi l’avvertimento è rivolto anche al Parlamento, nel suo raccordo con il Governo in carica, che nell’esercizio del potere legislativo non potrebbe né dovrebbe modificare quell’ “impianto riformatore”.
Le affermazioni del presidente dell’Anm tendono ad attestare e rafforzare la supremazia assoluta che la magistratura ha assunto nella costituzione materiale dello Stato. Il popolo, i cittadini sovrani, non potrebbero pronunciarsi nemmeno implicitamente sul loro “gradimento” nei confronti della magistratura, perché si teme che possano «formalizzare e cristallizzare i risultati dei vari sondaggi di opinione che [ne] danno in discesa l’apprezzamento». È questa la prerogativa essenziale del sovrano assoluto, che in quanto tale è per principio esente da qualsiasi critica. Ma rivendicarla è espressione di grande debolezza. Presuppone la consapevolezza che il consenso dell’opinione pubblica è requisito indefettibile della magistratura, come ha ripetutamente ammonito il presidente Mattarella, e manifesta il fondato timore che l’esito del referendum ne attesti l’avvenuto declino, aprendo la strada a effettivi interventi riformatori non solo di natura legislativa ma anche costituzionale. Il sovrano è nudo e cerca disperatamente di difendersi.
Per questo l’Anm, quale organismo sindacale rappresentativo dei magistrati, preannunzia “una ferma reazione”, che non è espressione della libertà di manifestazione del pensiero, mai in discussione, ma esercizio della libertà di associazione, nella specie sindacale, che si dovrebbe sostanziare in un’attività volta ad impedire lo svolgimento del referendum comprimendo i diritti costituzionali dei cittadini. Sembra escludersi però che questa attività possa risolversi nella proclamazione di uno sciopero, non solo perché la sua legittimità costituzionale sarebbe molto dubbia, ma specialmente per gli ulteriori effetti pesantemente negativi che produrrebbe sull’opinione pubblica, perché contribuirebbe a delegittimare ulteriormente la magistratura. Non si comprende quindi quali dovrebbero essere le forme e modalità della “ferma reazione” preannunziata dal Presidente dell’Anm, che questi ha omesso di precisare, creando una situazione di incertezza e di preoccupazione che si fonda sui poteri coercitivi costituzionalmente spettanti alla magistratura e sui tanti casi in cui il loro uso si è dimostrato non corretto. Il silenzio con cui queste affermazioni sono state accolte dalle forze politiche sembra confermarlo.
Si comprende quindi la particolare prudenza con la quale la ministra Cartabia sta seguendo la riforma dell’ordinamento giudiziario: prudenza che non è dovuta a debolezza o a interessi politici personali, estranei alla sua formazione e personalità, ma alla preoccupazione che iniziative giudiziarie inconsulte possano intralciare il cammino del Governo e della sua maggioranza, mettendo a repentaglio il raggiungimento di quegli obiettivi di riforma a cui ci siamo impegnati nei confronti dell’Unione Europea. È quindi più che opportuno che tra le tante riforme in cantiere vi sia anche quella di ricostituire le garanzie della politica, riaffermandone l’autonomia nei confronti del potere giudiziario.
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