La giornata di oggi rappresenta uno snodo cruciale per Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da ormai 125 giorni. La sezione della Cassazione, riunita in Camera di Consiglio, avrà davanti a sé tre strade possibili scelte rispetto alla richiesta della difesa di revocare il 41 bis. Si discuterà infatti il ricorso dell’avvocato Flavio Rossi Albertini contro il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Roma che nel dicembre del 2022 confermò la decisione ministeriale del 41 bis.

Gli ‘ermellini’, che hanno anticipato per due volte la data dell’udienza viste le condizioni di salute precarie del recluso, potrebbero respingere il ricorso, accoglierlo, e quindi a Cospito verrebbe tolto il regime ‘speciale’; annullare con rinvio, cioè rimandare gli atti alla Sorveglianza per una nuova valutazione, soprattutto in termini di motivazione della decisione. Quest’ultima sarebbe l’ipotesi più probabile anche perché a chiederla è stato il procuratore generale Pietro Gaeta. La decisione potrebbe arrivare già in serata ma potrebbe essere comunicata ufficialmente domani mattina. In caso di decisione sfavorevole dei giudici, compreso anche l’annullamento con rinvio, Cospito, che ora sta assumendo integratori a base di potassio, sarebbe pronto a riprendere il digiuno totale.

«La vicenda giudiziaria ritorna finalmente nell’alveo della materia giuridica da cui era stata sottratta dalla formulazione degli argomenti proposti dall’Autorità Politica per rigettare la richiesta di revoca anticipata del regime differenziato de quo il 9 febbraio scorso», spiega l’avvocato Rossi Albertini in una lunga nota. Tuttavia «consapevole del ragionamento proposto nella requisitoria del Procuratore Generale Dott. Gaeta e delle conclusioni dallo stesso prospettate alla Corte, ovvero di accogliere alcune censure difensive e rinviare al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame, la difesa non può che sottolineare come l’annullamento con rinvio non potrebbe mai condurre a sanare e colmare il vuoto motivazionale individuato dal P.G. in quanto sia gli atti menzionati nel decreto applicativo che nell’ordinanza del TDS dimostrano plasticamente la violazione del principio di proporzionalità della risposta preventiva statale (ovvero invece di adottare lo strumento della censura per inibire al Cospito la possibilità di divulgare il proprio “estremismo ideologico” il Ministro ha deciso direttamente di sottoporlo al 41 bis con la conseguente sospensione di tutte le regole trattamentali e quindi la compressione ingiustificata di diritti soggettivi estranei alla finalità perseguita). Conseguentemente si auspica un annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma».

La nota poi si dilunga sulle ragioni che avrebbero spinto il Ministro Nordio a confermare il 41 bis a Cospito, nonostante il ricorso presentato dal legale a Via Arenula. Si tratta dei quattro pareri richiesti dal Ministero e precisamente alla nota del Capo dell’Amministrazione Penitenziaria, del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della DDA e della Procura generale di Torino, di cui la difesa è venuta finalmente in possesso. «Dalla lettura sinottica dei quattro atti istruttori emerge che solo la Procura Generale ha espresso con forza la necessità del mantenimento del 41 bis al detenuto, mentre gli ulteriori tre pareri hanno concluso contemplando la possibilità di contenere il giudizio di pericolosità del Cospito anche con il circuito penitenziario AS2, ovvero quello a cui Alfredo è stato sottoposto per oltre 10 anni prima dell’applicazione del 41 bis nel maggio scorso, seppur con le eventuali ulteriori ‘opportune forme di controllo proprie dell’ordinamento penitenziario’ ovvero la censura».

Inoltre sottolinea il legale «ulteriore evidenza apprezzabile nel parere della Procura Generale di Torino è relativa al fatto che per enfatizzare il giudizio di pericolosità del detenuto, prodromico alle conclusioni ivi espresse, l’estensore dell’atto si dilunga in una operazione agiografica, un panegirico sulla figura del Cospito, una evidente operazione di enfatizzazione del detenuto giungendo ad affermare che quest’ultimo ‘si pone come riferimento e catalizzatore di tutta una serie di aggregazioni del mondo anarco-insurrezionaliste che a lui guarda come modello ed esempio’; e ancora ‘che le sue chiamate alle armi non solo non vengono ignorate ma si trasformano in una onda d’urto che si dipana non solo nel territorio nazionale ma anche in Paesi esteri, caratterizzati da un crescendo di intensità e di gravità’; ed ancora ‘se vi fosse bisogno di una dimostrazione rafforzata della sua posizione basterebbe scorrere l’elenco degli eventi che ho sintetizzato in seguito, per ricavarne la dimostrazione plastica di un mondo che si muove su input di Cospito ed a suo sostegno’. Insomma, Cospito come Che Guevara degli anni 60 e 70 del Novecento».

Eppure, prosegue nella nota Albertini, «l’antitetico e ridimensionato giudizio sulla figura del Cospito, desunto dalle informative del Ros dei Carabinieri e dalla Direzione Nazionale della Polizia di Prevenzione, era ciò che aveva condotto gli estensori dei tre ulteriori pareri, tutti funzionalmente deputati a conoscere l’attualità delle vicende criminali (il Dap attraverso l’attività dei NIC), a valutare il circuito penitenziario AS2 idoneo a contenere la pericolosità di Cospito».