Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno forza vincolante e gli Stati aderenti alla Convenzione, tra cui Italia, si sono impegnati a conformarsi alle sue pronunce. La fase esecutiva diventa dunque decisiva in quanto lo Stato convenuto è sollecitato, sotto il controllo e la sorveglianza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a rimediare alle violazioni accertate nei suoi confronti e ad adottare misure individuali, in grado di assicurare che la violazione rilevata cessi nei confronti della parte lesa, in modo che questa sia posta nella misura del possibile in una situazione antecedente alla violazione, ovvero misure generali, in grado di prevenire nuove violazioni simili a quelle constatate ovvero di porre termine a violazioni continue.

Nella sentenza Marcello Viola c. Italia del 13 giugno 2019, divenuta definitiva il 7 ottobre 2019, la Corte europea, nell’accertare che la pena dell’ergastolo “ostativo” vìola l’articolo 3 della Convenzione, ha evidenziato che nell’ordinamento interno sussiste un problema strutturale e di conseguenza ha chiamato lo Stato italiano ad adottare delle misure idonee al suo superamento. A quattro anni dalla sentenza “Viola”, l’auspicato intervento legislativo per il superamento strutturale dell’impossibilità per le persone condannate all’ergastolo “ostativo” di accedere a benefici penitenziari e misure alternative e in particolare alla liberazione condizionale sollecitato dal Comitato dei Ministri si è finalmente concretizzato nella legge n. 199 del 30 dicembre 2022 che ha modificato il regime previsto dall’articolo 4bis O.P., trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa a qualsivoglia concessione. Le condizioni stringenti e concomitanti ora richieste per determinare la mancanza di attualità dei collegamenti con la criminalità ovvero il pericolo di un loro ripristino sembrano tuttavia favorire maggiormente le esigenze social-preventive rispetto al criterio della rieducazione del reo indicato dalla Corte di Strasburgo e peraltro da sempre sancito dall’articolo 27 comma 3 della Costituzione.

In particolare, riguardo alle misure generali, il Comitato dei Ministri ha evidenziato che la riforma legislativa ha introdotto la possibilità per i detenuti che non collaborano utilmente con la giustizia di presentare l’istanza di liberazione condizionale, conformemente alle indicazioni della Corte. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un suo controllo affinché il sistema messo in atto sia pratico ed effettivo e permetta una reale valutazione dei progressi dei detenuti in materia di riabilitazione e di ragionevoli prospettive di soddisfare le severe condizioni ora richieste. In altri termini, il Comitato dei Ministri si è riservato di valutare se quelle condizioni stringenti e concomitanti previste dal legislatore, nella loro applicazione, permettano in concreto una reale valutazione del percorso di cambiamento intrapreso dalle persone condannate all’ergastolo “ostativo” non collaboranti con la giustizia.

Di conseguenza, il Comitato dei Ministri ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni sul funzionamento pratico del meccanismo di valutazione e, in particolare, di sottoporre alla sua attenzione, entro il 30 settembre 2023, una giurisprudenza rilevante e specifica in modo da fugare le perplessità sollevate nel corso della fase esecutiva dalla società civile. Fino a oggi nel corso dell’esecuzione della sentenza “Viola” solo l’associazione Nessuno tocchi Caino è intervenuta, sempre e tempestivamente, con aggiornamenti scientifici. Infine, il Comitato dei Ministri ha espresso fiducia nel fatto che le nuove disposizioni legislative possano essere applicate e interpretate dalle giurisdizioni nazionali conformemente ai requisiti della Convenzione e alla giurisprudenza rilevante della Corte europea.

Ora le voci del mondo civile, gli studiosi, i giuristi e le associazioni che credono che la funzione centrale della pena sia la risocializzazione e che essa debba essere riconosciuta a livello normativo e poi attuata nella fase concreta di esecuzione, sono spronate a intervenire a livello internazionale come parti terze per dare il loro tempestivo e fondamentale contributo scientifico. Sarà di fondamentale importanza poter fornire e ragionare sulla giurisprudenza elaborata in tema di concessione o di diniego dei benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione.