Nel ringraziarvi per le tante email ricevute e le tante segnalazioni arrivate è il momento di affrontare alcune tematiche poco conosciute. La Giustizia Civile o spesso in-civile, come abbiamo detto in alcuni articoli precedenti, ha il suo sbocco non solo nei vari Tribunali ma anche presso i cosiddetti Giudici di Pace.

Il Giudice di pace è un magistrato onorario, ossia non togato (che non ha fatto il concorso pubblico per magistrato). L’art. 106 della Costituzione Italiana che disciplina le condizioni per l’accesso alla funzione giurisdizionale dello Stato, prevede che i magistrati siano nominati per concorso, ma al comma 2 consente alla legge sull’ordinamento giudiziario di istituire magistrati onorari, cui sono attribuite le funzioni di giudici singoli.

La legge 21 novembre 1991 n. 374 ha istituito fra i magistrati onorari, l’ufficio del giudice di pace, per l’esercizio della giurisdizione in materia civile e penale, secondo le previsioni dettate dalla stessa legge. La funzione attribuita al giudice di pace è dunque solo quella giudicante, e non quella requirente. I giudici onorari di pace non sono più nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ma con decreto del Ministero della Giustizia.

Il Csm delibera ad anni alterni entro il 31 marzo il numero di posti vacanti da assegnare e disciplina le modalità di formulazione del bando e il termine per la presentazione delle domande.

Al fine di ridurre il contenzioso davanti al Tribunale, la riforma Cartabia ha modificato l’art. 7 c.p.c. incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace.
Pertanto, dal 1 marzo 2023, la competenza del giudice di pace passa da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.

Si tratta tuttavia di un incremento che subirà una ulteriore modifica a partire dal 31 ottobre 2025 con  il disegno di riforma della magistratura onoraria (art. 27-28 dlgs n. 116/2017) che ha previsto la cognizione del Giudice di Pace per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 euro e per i danni da circolazione fino a 50.000 euro.

Inoltre verranno attribuite ex novo al Giudice di Pace: la competenza su una vasta area di liti riguardanti diritti reali e comunione, nonché sulle controversie condominiali; l’obbligo di decidere secondo equità le liti di valore non eccedente i 2500 euro (anziché i millecento previsti dalla normativa vigente); le competenze e funzioni di Giudice dell’esecuzione nel procedimento di espropriazione di beni mobili; competenze specifiche in materia tavolare e in taluni riti camerali (quali, ad es. quelli relativi all’apposizione di sigilli).

La riforma Cartabia oltre a modificare la competenza ha anche previsto delle modifiche procedurali, modellate sulla base del procedimento semplificato di cui agli art. 281 decies ss. Cpc. In particolare:
1. L’atto introduttivo non è più un atto di citazione ma un ricorso che deve contenere l’indicazione del giudice, delle parti e il suo oggetto. Può essere formulato oralmente davanti al Giudice di Pace il quale dovrà curarne la verbalizzazione.
2. Il giudice designato per la trattazione entro 5 giorni dovrà emettere decreto di fissazione di udienza ed indicare i termini di costituzione del convenuto (che dovrà intervenire non oltre 10 giorni prima dell’udienza).
3. Il ricorrente dovrà notificare al convenuto il ricorso e il decreto di fissazione di udienza con almeno 40 (o 60 se all’estero) giorni liberi di anticipo rispetto la data di udienza e depositare il ricorso e il decreto notificati ai fini della costituzione in giudizio.
4. La costituzione del convenuto avverrà tramite deposito della comparsa di costituzione e risposta entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza.
5. La trattazione ed istruzione della causa, che potrà essere effettuata solo a seguito di tentativo di conciliazione non riuscito, segue il procedimento di cui all’art. 281 duodecies commi 2,3 e 4 cpc. (non è però ammesso il passaggio da rito semplificato a rito ordinario).
6. La fase decisoria segue quanto previsto dall’art. 281 sexies c.p.c. il giudice, quindi, fatte precisare le conclusioni, inviterà le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza e potrà pronunciare immediatamente sentenza dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione, oppure potrà riservarsi di depositarla entro il termine di 15 giorni.

La maggiore novità tuttavia riguarda l’apertura del procedimento davanti al giudice di pace alle forme del processo telematico che entrerà in vigore per i procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023.

Questo ovviamente solo per il settore civile. Il Giudice di Pace ha anche competenze nel Settore penale per determinati reati ma a noi in questo contesto non interessa.
Bene, come abbiamo visto il Giudice di Pace, spesso un avvocato che svolge la propria professione in altro Foro, ha tante competenze e molto vicine alle esigenze quotidiane del cittadino.

Le modalità di trattazione delle cause sono un pochino più snelle ma vanno incontro a problemi di altra natura, spesso di potenziali conflitti d’interesse soprattutto in realtà territoriali molto piccole.

Un caso recente ha visto due signore proporre opposizione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per questioni di spese condominiali.
Bene le due signore (mamma e figlia) opponevano due cose basilari, una non era mai stata condomina e l’altra aveva venduto da tempo.
Su questo presupposto oggettivo si chiedeva la revoca dell’esecutività del decreto ingiuntivo. Ossia che venisse messo subito all’incasso nelle forme dell’esecuzione coatta.
Il Giudice di Pace non provvedeva mai lasciando al Ricorrente la possibilità di poterlo azionare. Il tutto nonostante per legge avesse dovuto provvedere alla prima udienza. Nulla.

Per farla breve, nonostante l’evidenza dei fatti il Giudice alla signora non Condomina riconosceva l’estraneità dalla causa ma compensava le spese di lite. Motivazione? Realmente inesistente. Insomma, oltre al danno la beffa. Si potrebbe fare appello.
Ma secondo Voi può sobbarcarsi altre spese una signora che ha già avuto difficoltà a fare il primo grado? Queste le cose che succedono tutti i giorni.

Per questa calda settimana la chiudiamo qui. Vi leggo all’email: avvandreaviola@tiscali.it

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Andrea Viola, Avvocato, Consigliere Comunale Golfo Aranci, Coordinatore Regionale Sardegna Italia Viva; Conduttore Rubrica Vivacemente Italia su Radio Leopolda