Nel dibattito sulla riforma della giustizia si discute molto di principi generali, di indipendenza della magistratura e di timori liberticidi. Molto meno si parla, invece, di un meccanismo concreto e poco noto del funzionamento quotidiano del processo penale, che incide in modo diretto sulla vita delle persone e sulla credibilità del sistema. È un vuoto strutturale che la riforma non colma, ma che contribuisce a rendere finalmente affrontabile.

Non tutti sanno che in una parte rilevante dei procedimenti penali il pubblico ministero può esercitare l’azione penale senza alcun vaglio preventivo di un giudice. Nei casi di citazione diretta a giudizio, previsti per numerosi reati di competenza monocratica – cioè quelli meno gravi – il PM decide autonomamente la qualificazione del fatto, l’imputazione e l’avvio del processo. Il primo giudice entra in scena solo nella fase dibattimentale, quando il procedimento è già in moto, con costi, tempi e conseguenze personali già prodotte. Questo assetto non è una stortura illegale: è ciò che prevede il codice. Ma è proprio qui il punto. Un sistema che accetta consapevolmente l’assenza di un filtro giurisdizionale iniziale espone il cittadino al rischio che una qualificazione fragile o discutibile diventi processo senza un controllo terzo a monte. La correzione, se arriva, arriva dopo. E spesso arriva tardi. Il problema non è la buona o cattiva fede del singolo PM, ma la struttura del meccanismo. Il pubblico ministero concentra in sé la decisione sull’esercizio dell’azione penale, la scelta del rito e l’impostazione accusatoria. Il controllo giurisdizionale, quando c’è, è successivo e difficilmente ripristina integralmente l’equilibrio iniziale. Nel frattempo, la pressione del processo produce effetti reali: economici, personali, reputazionali.

Su questo punto, ogni proposta di rafforzare i filtri o di introdurre un controllo preventivo sull’azione penale si è sempre infranta contro un tabù: l’idea che qualunque limite al PM rappresenti un attacco all’indipendenza della magistratura. Un tabù reso ancora più solido dal fatto che PM e giudici appartengono alla stessa carriera, condividono lo stesso percorso e lo stesso organo di autogoverno. In questo assetto, il controllo appare interno, non terzo, e viene percepito come una delegittimazione corporativa. È qui che la riforma in discussione assume il suo vero significato. Non perché risolva questo vulnus – non lo fa – ma perché crea una distinzione netta e finalmente esplicita tra chi accusa e chi giudica. La separazione delle carriere non modifica automaticamente il codice di procedura penale, né introduce nuovi filtri sull’azione penale. Ma spezza l’equivoco di fondo per cui ogni intervento sul ruolo del PM viene letto come un attacco alla giurisdizione nel suo complesso.

Con carriere separate, il pubblico ministero diventa una parte processuale riconoscibile anche sul piano ordinamentale, e il giudice può tornare a essere arbitro terzo non solo formalmente, ma culturalmente. In questo nuovo equilibrio, discutere di controlli preventivi, di filtri sull’azione penale o di correttivi alla citazione diretta non apparirebbe più come un attentato all’indipendenza, ma come un normale tema di ingegneria istituzionale. È per questo che il referendum non va letto come una riforma risolutiva, ma come una condizione preliminare. Senza questo primo passo, ogni discussione seria sul riequilibrio del processo penale resta impronunciabile. Con questo inizio, invece, si apre finalmente lo spazio per affrontare nodi reali, finora coperti da un muro ideologico. Il Sì non promette miracoli. Ma rimuove un alibi. E, in un sistema bloccato da decenni, non è poco.