La sentenza
Consumi energetici, illegittima l’addizionale provinciale: più tutele sull’energia per i privati

Lo shock che ha colpito la penisola iberica “fa luce” sulla centralità delle energie nella vita contemporanea: può, incidentalmente, favorire anche l’interesse alla comprensione di una complessa vicenda giudiziaria, in cui si intrecciano le pronunce delle Corti superiori, sui margini di tutela del consumatore finale di energia elettrica.
Il contesto giuridico
In Italia è stata adottata un’addizionale provinciale sull’energia elettrica. I consumatori hanno quindi dovuto versare una somma ulteriore che, successivamente, l’impresa erogatrice ha trasferito alle amministrazioni pubbliche. A norma dell’art. 14, comma IV, del Dlgs. n. 504/1995, in caso di percezione indebita con condanna a restituire le somme versate dai consumatori, il soggetto obbligato (l’ente fornitore), quale unico legittimato alla domanda di rimborso, deve richiederlo allo Stato: una volta ottenuto, lo versa al consumatore avente diritto. L’addizionale predetta viola però una direttiva comunitaria: di qui il contenzioso per ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato (in argomento, Cass. Trib. n. 21154/2024). Tuttavia, per principio generale, nelle controversie fra privati, il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna contraria alla direttiva: l’esito della lite – fra consumatore e società erogatrice – soffre quindi di tale preclusione. Le direttive, infatti, si rivolgono agli Stati: di qui la diversa disciplina disapplicativa della norma nazionale, in una lite fra privati e, al contrario, in una controversia fra un singolo e lo Stato.
La sentenza della CGUE
La questione è stata portata all’attenzione della Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 11 aprile 2024 Gabel Spa e Canavesi Spa), che ha innanzitutto ribadito la regola della preclusione nelle controversie fra privati; ha però innovativamente affermato che il principio di effettività – principio cardine della giustizia europea e nazionale – deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permetta al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico supplementare sopportato, ma lo costringa ad instaurare una controversia con il fornitore che – successivamente – si rivarrà nei confronti dello Stato.
La Corte Costituzionale
Sul punto è poi intervenuta la Consulta (sentenza del 15 aprile 2025 n. 43), secondo cui la CGUE – con la sentenza Gabel cit. – ha riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato “anche nel caso di impossibilità giuridica” di agire contro il fornitore. Per la Consulta, si registra dunque un notevole e significativo balzo in avanti del principio di effettività rispetto all’impostazione tradizionale, secondo cui solo l’impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato. A livello massimo di ermeneutica giudiziaria – la Corte Costituzionale interpreta, infatti, la CGUE – emerge la nuova regola, espansiva della tutela per il privato consumatore, sicché ove lo Stato nazionale adotti una norma che imponga un iter giudiziario preclusivo dell’accesso diretto nei suoi confronti, tale norma potrà dirsi contraria al diritto europeo e – se si comprende bene quanto affermato dalla Consulta – disapplicabile, con accesso diretto nei confronti dello Stato cui si potrà contestare la contrarietà alla direttiva. Affermazione per ora inerente al consumo dell’energia, ma non è temerario ritenere espandibile – quale principio generale – corollario dell’effettività della tutela (Cfr., art. 19 Trattato UE).
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