Non deve essere per nulla facile, dopo averla cavalcata per anni, vedere l’inchiesta che ti ha portato successo e visibilità sciogliersi come neve al sole. A distanza di un mese dall’archiviazione di tutti gli imputati del processo Trattativa Stato-mafia, dalle parti del Fatto Quotidiano non mollano un millimetro e continuano imperterriti nella tesi dei “mandanti occulti” dietro le stragi del 1992-93. Chi contraddice questa narrazione, finalizzata a metter in “ombra le dichiarazione di Giuseppe Graviano sulle presunte responsabilità stragiste di Silvio Berlusconi” lo farebbe utilizzando come “arma di distrazione di massa” l’inchiesta mafia appalti, archiviata il 13 luglio 1992 da Roberto Scarpinato, ora senatore del M5s e all’epoca Pm del processo Trattativa.

Per “mafia e appalti” si intende il rapporto giudiziario che venne depositato dai carabinieri del Ros alla Procura di Palermo il 20 febbraio 1991 sulla “mafia imprenditrice” la quale, invece di imporre il pagamento di tangenti estorsive agli imprenditori, era diventata essa stessa imprenditrice con società riferibili ad appartenenti a Cosa nostra. Nel rapporto del Ros si affrontava soltanto la prima fase, quella della aggiudicazione delle commesse pubbliche, attorno ad un tavolo denominato “tavolo di Siino”, da Angelo Siino, poi diventato collaboratore di giustizia e definito il “ministro dei lavori pubblici” di Cosa Nostra ma, più precisamente, dei corleonesi.

Roberto Scarpinato, che firmò l’archiviazione di questo fascicolo, a cui teneva molto Paolo Borsellino, affermò che le indagini erano state fatte “in parte con le intercettazioni dell’Alto commissariato, in parte con intercettazioni che erano state fatte dall’ufficio istruzione”. Entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale tutti i filoni confluirono in unico procedimento.

Nel febbraio del 1991, il Ros depositò allora un’informativa, circa 900 pagine con intercettazioni, riepilogativa delle indagini che erano state fatte.

Scarpinato disse che le intercettazioni “erano state autorizzate in altri procedimenti per il reato di cui all’articolo 416 bis codice penale. Quindi per la normativa del tempo non potevano essere utilizzati in altri procedimenti se non a carico di soggetti indagati per il reato di cui all’articolo 416 bis secondo comma promotori organizzatori non per i semplici partecipi”.

Ferma restando l’inutilizzabilità, ai fini di prova, delle intercettazioni effettuate dall’Alto commissariato, le intercettazioni autorizzate con il vecchio codice (quindi prima del 24 ottobre 1989) dal giudice istruttore avrebbero potuto essere utilizzate anche nei procedimenti disciplinati da quello nuovo. L’articolo 242 delle norme transitorie aveva infatti precisato che si dovesse continuare ad applicare il vecchio codice nei casi tassativi ivi previsti.

Alla pagina 5 della richiesta di archiviazione del 13 luglio 1992, firmata da Scarpinato, si legge che “non si erano, prima del 24 ottobre 1989 realizzate le condizioni prescritte dall’art. 242 delle norme di attuazione del c.p.p. per il proseguimento dell’istruttoria con il rito abrogato. Di conseguenza, gli atti dianzi indicati e le relative intercettazioni confluivano nel procedimento 2789/90 N.C. già instaurato secondo le regole del nuovo rito”. Dalla medesima richiesta di archiviazione (pagina 2) risulta che le intercettazioni “confluite” nel procedimento nuovo rito 2789/90 erano diverse, come ad esempio quelle effettuate nel procedimento 2811/89 (vecchio rito) relative alla vicenda Baucina/Giaccone, quelle nel procedimento 1020/88 (vecchio rito) relative alla vicenda SIRAP e al ruolo di Angelo Siino, o quelle effettuate nel procedimento 2811/89 (vecchio rito) pendente davanti al giudice istruttore contro Giuseppe Giaccone per la vicenda Baucina.

Dalla pagina 6 della richiesta di archiviazione risulta altresì che al procedimento 2789/90 venivano acquisiti copia degli atti dei fascicoli più importanti, come le audizioni della Commissione regionale antimafia dedicata alla situazione dei Comuni delle Madonie.

Pertanto, tutte le intercettazioni effettuate nella vigenza del vecchio rito, fatte tutte “confluire” nel procedimento 2789/90 nuovo rito, erano senz’altro utilizzabili per come scritto da Scarpinato nella richiesta di archiviazione.

Paolo Pandolfini

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