L’ergastolo ostativo, cioè l’unica forma vera di carcere a vita esistente nel nostro ordinamento, è sicuramente in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, oltre che con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo afferma senza ombra di dubbio la Corte Costituzionale, riunita ieri per decidere su stimolo della cassazione. Un’incostituzionalità palese di cui sono convinti i giudici dell’Alta Corte e quelli della Corte suprema, cioè i vertici massimi della giustizia. Ne sono convinti però non emettono una sentenza, ma rimbalzano al Parlamento, dando un anno di tempo per decidere di sbloccare con una legge la situazione di 1.750 detenuti che stanno scontando nel frattempo la pena di morte sociale.

Cacciati come sono in fondo a un buco nero da cui non possono uscire, benché abbiano spesso scontato la pena massima, se non si trasformano in “pentiti”. Non pentiti nel senso letterale, cioè prigionieri di quel moto dell’animo che induce a prendere le distanze da un comportamento del passato, ma delatori sui comportamenti altrui. Succede così che molti di questi detenuti non siano in grado di raccontare niente di nuovo al magistrato, magari perché sono innocenti (capita persino questo) o perché degli episodi di cui sono stati protagonisti gli inquirenti sanno già tutto, o semplicemente perché nel percorso di cambiamento che hanno vissuto in tanti anni di carcere non rientrano la delazione e magari la calunnia. Ma ai magistrati pare non interessare molto dei progressi fatti dal detenuto attraverso il famoso “trattamento” individuale in carcere, vogliono solo la collaborazione processuale. E questo benché la storia di qualche decennio, da Contorno a Scarantino, mostri quanto poco attendibili siano spesso i famosi “pentiti”. Ma il problema è che chi non collabora è sempre considerato mafioso, tutta la vita, anche quando il cambiamento lo ha dimostrato giorno dopo giorno.

Il punto è che, come ha ben ricordato nei giorni scorsi Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, è proprio il concetto stesso di ergastolo, cioè di pena a vita, a essere contrario ai principi costituzionali. È vero che ci sono state due importanti riforme, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, quella del 1975 e la legge Gozzini del 1986, che avevano demolito il principio del “fine pena mai”, aprendo numerosi spiragli su permessi premio, semilibertà, lavoro esterno, liberazione anticipata e libertà condizionale, prevista per tutti i detenuti che avessero scontato 26 anni di pena. L’introduzione del “trattamento penitenziario” con al centro la personalità e il progetto di cambiamento del detenuto condannato (riforma del 1975), e la conquista delle misure alternative al carcere (legge Gozzini), avevano portato l’Italia a un clima culturale di grande civiltà giuridica.

Dopo essersi liberato per la seconda volta dopo il fascismo della pena di morte (che nell’ordinamento militare rimase però fino al 1994), il nostro Paese eliminava nei fatti anche la condanna alla morte sociale. Consentendo a chiunque avesse spezzato il patto con la comunità, di attuare in seguito un percorso diverso, con la speranza di poter ricostruire il patto sociale. Saranno poi l’aggressione feroce della mafia e in particolare l’assassinio di Giovanni Falcone (e subito dopo quello di Paolo Borsellino) a far perdere il lume della ragione e i principi dello stato di diritto a governi imbelli ormai agli sgoccioli della prima repubblica.

L’ergastolo ostativo, insieme all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, l’inversione dell’onere della prova sulla persistenza dei rapporti tra il detenuto e la criminalità organizzata, nascono di lì. Non dalla mente di Falcone, ma dopo la morte del magistrato. La legge numero 306 del 1992 ebbe un’accelerazione improvvisa dopo il 19 luglio, quando la mafia fece saltare in aria l’auto di Paolo Borsellino. Sono passati trent’anni, e almeno se ne discute. Ma ci saremmo aspettati più coraggio dalla Corte Costituzionale. Si tratta di sanare un’ingiustizia.

Avatar photo

Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.