Sarà prima di Pasqua o sarà dopo Pasqua, ma una cosa è certa. Che l’ergastolo ostativo, quello del “fine pena mai” debba essere dichiarato incostituzionale. E che i tempi sono ormai maturi perché si spazzi via l’intera legge voluta nel 1992 dal governo Andreotti dopo l’uccisione di Giovanni Falcone, quella destinata a creare il “pentitificio” e anche il regime di tortura del 41-bis. Quella normativa che il giudice assassinato, contrariamente a quanto affermano oggi i magistrati “antimafia”, non avrebbe mai voluto.

All’interno della legge che aveva creato l’ergastolo ostativo del “fine pena mai” e che nasceva da un decreto dei ministri Scotti (interno) e Martelli (giustizia), oltre alla modifica dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, c’era anche la nascita del 41-bis, quello che creava il carcere impermeabile e che isolava una serie di detenuti dal resto del mondo trasformandoli in uomini-ombra. La morte di Falcone non solo aveva creato un grande lutto nel Paese, ma aveva letteralmente fatto saltare i nervi a un governo ormai agli sgoccioli insieme alla Prima Repubblica, incapace di catturare i principali boss di Cosa Nostra, tutti ancora latitanti, ma anche di attenersi a quelle basi dello stato di diritto cui il magistrato assassinato si era sempre ispirato. A coloro, dal consigliere del Csm Nino Di Matteo fino al leader della Lega Matteo Salvini, che minacciano “giù le mani dal 4-bis di Falcone” occorre un breve ripasso.

Il provvedimento del magistrato non ha mai legato l’accesso ai benefici previsti dalla riforma del 1975 al “pentimento” del detenuto, ma semplicemente alla necessità che fossero acquisiti elementi per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Non c’erano quindi criteri oggettivi e neppure l’inversione dell’onere della prova. Era compito del giudice di sorveglianza accertare la mancanza di rapporti tra il mafioso in carcere e l’organizzazione esterna. Filosofia opposta quella del decreto Scotti-Martelli dell’8 giugno 1992, che attribuiva al detenuto il compito di dimostrare, solo e soltanto attraverso la collaborazione con i pubblici ministeri, di non essere più organico alle cosche. Va ricordato che quel decreto aveva suscitato non solo l’immediato sciopero degli avvocati, ma anche la ferma opposizione in Parlamento di tutta la sinistra, quando ancora era in gran parte garantista. Dalla parte del governo si schierò poi, in un certo senso, proprio la mafia, che il 19 luglio fece saltare in aria l’auto di Paolo Borsellino.

Vinsero loro, e fecero crollare lo Stato di diritto e gli ultimi barlumi di civiltà giuridica. Così la legge fu votata. Sono passati quasi trent’anni. E si deve arrivare al 2019 perché la Corte Costituzionale presieduta da Giorgio Lattanzi e di cui era componente anche Marta Cartabia, cominci a mettere lo sguardo, anche fisicamente, dentro le carceri e scopra l’esistenza degli uomini-ombra del 41-bis, quelli che non possono neanche scambiare tra loro una mela o un libro. E a notare che anche persone in carcere da trent’anni, quindi oltre il limite previsto dal codice per aprire le porte anche agli ergastolani, non potevano godere neppure di brevi permessi-premio. Nasce così la sentenza numero 253 che, se pur su un tema limitato, scavalca le legge del 1992 e ritorna ai principi del provvedimento di Falcone, riaffidando ai giudici di sorveglianza il dovere di verificare caso per caso se il detenuto merita di andare in permesso. Quasi in contemporanea, il 13 giugno del 2019, una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia (processo Viola) per l’incompatibilità tra l’ergastolo ostativo e l’articolo 3 della Convenzione.

La strada è aperta. Si arriva così alla sentenza della corte di cassazione su un caso specifico, quello del detenuto Salvatore Francesco Pezzino, che più volte aveva avanzato richieste di libertà condizionale denunciando la propria impossibilità a collaborare con i magistrati. La cassazione prende di mira finalmente l’incostituzionalità dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, proprio perché con i suoi automatismi impedisce al giudice la verifica sul comportamento e la possibilità di reinserimento. Concetti cui si è allineato due giorni fa l’Avvocato generale dello Stato, cioè il rappresentante del Governo, che non è più il governo Conte con il ministro Bonafede, ma quello di Draghi e Cartabia. Cui chiediamo di dare un’occhiata anche agli uomini ombra del 41-bis, quell’articolo dell’Ordinamento penitenziario che la Direzione nazionale antimafia, nella sua relazione annuale di un mese fa, ha chiesto venga “potenziato” e “mai attenuato”. Un buon motivo per riformarlo, o magari abolirlo. Ricordando che le emergenze del 2021 non sono proprio le stesse del 1992.

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Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.