Ieri il Tribunale di Sorveglianza di Firenze (estensore Claudio Caretto, Presidente Marcello Bortolato) ha emesso una ordinanza in cui si concede per la prima volta la liberazione condizionale ad un ergastolano ostativo non collaborante. In base alla condanna ricevuta (reato ostativo) l’uomo non avrebbe potuto accedere al beneficio secondo l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario che richiede l’accertamento della collaborazione. Il detenuto non ha mai collaborato né ha ottenuto dichiarazione di collaborazione impossibile o inesigibile. Tuttavia il reato è stato commesso prima del 1992, anno in cui veniva introdotto il requisito della collaborazione; le sentenze 32/2020 e 193/2020 della Corte Costituzionale hanno però «statuito – si legge nell’ordinanza – il principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici anche in relazione alle norme disciplinanti l’esecuzione penale quando queste abbiano natura giuridica più sostanziale che procedurale», ossia quando incidono sulla pena.

In particolare secondo la sentenza 32/2020 della Consulta, che aveva dichiarato l’incostituzionalità di parte della legge “spazza corrotti”, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale è incompatibile con il principio di legalità delle pene. In pratica la collaborazione, per ottenere benefici, si deve richiedere soltanto a chi ha commesso reati dopo il 1992.  Il caso da cui è scaturita l’ordinanza è quello di un detenuto condannato alla pena dell’ergastolo per delitti di associazione mafiosa, e duplice omicidio di stampo mafioso, e recluso dal 1993. Ha espiato più di 26 anni di carcere e dal 2011 ha cominciato a fruire di permessi premio, mentre nel 2016 è stato ammesso alla misura della semilibertà.

Il detenuto, come si legge nella richiesta di liberazione condizionale, «si è laureato in architettura e iscritto a Filosofia, lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una cooperativa, nel 2018 si è messo in contatto con i parenti delle vittime del reato omicidiario». Come ci spiega il suo legale, l’avvocato Michele Passione, «questa decisione è molto importante innanzitutto per i numerosi ergastolani ostativi ante decreto legge del 1992 perché apre la possibilità di accesso alla liberazione condizionale, fatta salva la valutazione nel merito degli stringenti requisiti dell’istituto e del loro comportamento e percorso trattamentale. Del resto di recente vi è stato un caso di rigetto. Questa decisione è diversa rispetto a quella che la Corte Costituzionale dovrà assumere tra qualche mese in merito alla concessione della liberazione condizionale per coloro i quali dopo il 1992 abbiano riportato condanne all’ergastolo ostativo e non abbiano prestato collaborazione».