Come cambia la giustizia
Futuro del processo penale, cinque mosse per una giustizia più efficiente
Quanto al tema di carattere generale, occorre immediatamente porre un freno e un coordinamento alla ipertrofica produzione normativa a ogni livello: si è perso il conto delle disposizioni normative (leggi, regolamenti, decreti, circolari) finanche di natura amministrativa (i provvedimenti del Dgsia) che occorre tener presente per svolgere l’attività difensiva.
Il codice di procedura penale stabilisce l’assoluta semplificazione delle forme ed è a tutti noto che la semplificazione delle forme corrisponde a un risparmio di tempi e di costi per l’intero apparato giudiziario. Per bene intenderci, quello che ieri si riusciva a fare in pochi istanti (come depositare una nomina o presentare una querela) oggi può richiedere incredibilmente lunghi giorni di preparazione e attesa. Ecco, quindi, alcune riforme che dovrebbero essere urgentemente attuate dal legislatore: innanzitutto operare il coordinamento tra le fonti che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sul processo penale.
In pratica, recuperare quanto di utile ci sia nei vari provvedimenti di grado inferiore alla legge e che abbia dignità di essere inserito tra le norme del codice processuale e tutto il resto eliminarlo con tratto netto di penna; in altre e più semplici parole, tutto ciò che concerne il processo penale deve “stare” all’interno del codice di rito senza che l’operatore del diritto abbia necessità di consultare altre leggi – e tantomeno decreti e circolari e men che meno provvedimenti del Dgsia – sparsi chissà dove e reperibili chissà come, come avveniva, appunto, prima dell’era moderna. In secondo luogo, abolire del tutto la possibilità di celebrazione dei giudizi di appello e di cassazione senza la partecipazione del difensore, ovvero abolire il processo penale scritto (a meno che non vi sia una espressa richiesta e consenso del ricorrente e dell’assistito sin dalla proposizione della impugnazione).
Ancora, consentire sempre e comunque il deposito dell’atto di impugnazione nelle forme previste dal codice di procedura penale ovvero con atto scritto e, in aggiunta, prevedere il deposito mediante pec con firma digitale. Occorre raddoppiare il termine di comparizione oggi fissato in 20 giorni per il giudizio di appello e in 30 giorni per quello di Cassazione, periodo che anche grazie alle notifiche operate a mezzo pec si rivela spesso del tutto insufficiente (anche in momenti diversi dalla emergenza sanitaria) per consultarsi con gli assistiti e/o con i colleghi e così adottare scelte processuali meditate e condivise.
Infine, quanto alla fase delle indagini preliminari, una volta scelta la strada del portale telematico per canalizzare tutte le comunicazioni ed essendo ben lontani da un sistema che funzioni perfettamente, occorre da un lato consentire nuovamente alla difesa di depositare, in alternativa all’uso del portale, atti scritti e dall’altro quantomeno raddoppiare il termine di giorni venti di cui al terzo comma dell’articolo 415 bis che è assolutamente insufficiente all’esercizio dei diritti e delle facoltà garantiti dalla norma.
Sotto questo profilo, dal 2017 il termine è equiparato a quello concesso dal terzo comma dell’articolo 408 a chi intenda opporsi a una richiesta di archiviazione a dimostrazione ulteriore della estrema urgenza di un ampliamento del termine della ben più pregnante fase che ha inizio con la notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che spesso, purtroppo, durano diversi anni.
© Riproduzione riservata