C’è un senatore perennemente assente dai lavori parlamentari. Ma non per colpa sua. A differenza di altri – che, pur potendo, disertano volutamente i lavori parlamentari (a partire da alcuni senatori a vita…) – lui, pur volendolo, non può fisicamente parteciparvi. È Franco Mirabelli, (ri)eletto nel settembre 2022 per il Partito Democratico e colpito poco dopo da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il 14 dicembre di quell’anno ha partecipato all’ultima seduta del Senato. Da allora è costretto a letto ed ora si esprime attraverso un lettore ottico e una voce metallica generata dal computer. È giusto che un parlamentare, a causa delle sue condizioni fisiche, non possa esercitare il proprio mandato alla pari degli altri? Di più: è costituzionalmente legittimo?

Come si ricorderà, il tema della partecipazione ai lavori parlamentare da remoto si pose in maniera tanto improvvisa quanto drammatica durante la pandemia da Covid-19. Allora il nostro Parlamento, a differenza di altri (in Spagna, ad esempio, è consentito il voto telematico), tenne il punto: nessuna votazione se non in presenza. Finita l’emergenza, si è ritornati alla normalità, ma di quell’esperienza si sono conservate alcune innovazioni, come la possibilità alla Camera di poter discutere in Commissione da remoto anche su progetti di legge, senza però deliberare.

La dura concretezza delle condizioni in cui versa il sen. Mirabelli ripropone ora il tema della partecipazione da remoto ai lavori parlamentare con tre diversità rispetto al passato. Innanzi tutto, il caso riguarda il Senato che sul tema ha assunto un atteggiamento più restrittivo rispetto alla Camera. È legittimo che, ai fini del libero esercizio del mandato parlamentare garantito dall’art. 67 Cost., vi siano così sensibili differenze tra le due Camere? Si potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni per menomazione delle funzioni parlamentari? In secondo luogo, si tratta della condizione specifica di un singolo parlamentare – anziché di tutti, come fu durante la pandemia. Infine, sempre a differenza del Covid-19, si tratta di uno status del tutto particolare, che di fatto penalizza il senatore in questione dall’inizio della legislatura.

Per dire: il Congresso spagnolo in tali condizioni ammette il voto tramite procedimento telematico (art. 82 reg.). L’obiezione che durante la pandemia veniva rivolta ai sostenitori della (eccezionale) partecipazione da remoto fu che l’attività parlamentare si nutre del confronto personale che, come tale, presuppone la presenza fisica dell’eletto sia in Commissione che in Aula. Diversamente, il Parlamento “digitalizzato” si sarebbe trasformato in un freddo votificio. È un argomento ipocrita. Basta vedere le immagini delle nostre aule parlamentari dove, a differenze di altri Parlamenti europei, i nostri parlamentari sono in tutt’altre faccende affaccendati; dove non ci si parla e, dunque, non ci ascolta; dove il costante brusio che fa da sottofondo ad ogni intervento parlamentare costringe il Presidente di turno a innumerevoli quanto inutili richiami. A parte questo, sarebbe il caso di chiedersi perché oggi un parlamentare come il sen. Mirabelli – che comunque partecipa al dibattito politico – non possa comunque discutere e votare in Parlamento grazie alle attuali moderne tecnologie. Tecnologie che, peraltro, consentono di identificare e presidiare la libertà di voto del parlamentare.

Impedire, come di fatto avviene, al sen. Mirabelli di esercitare pienamente il proprio mandato significa ledere non solo il suo diritto ma anche quello degli elettori che l’hanno votato e dello stesso partito che l’ha candidato. Significa, in buona sostanza, ritenere che in un parlamentare contano più le gambe che la testa. Cos’è infatti essenziale ai fini dell’esercizio del mandato parlamentare: il modo e il luogo – ovvero l’essere fisicamente presenti nelle sedi di Camera e Senato – oppure il fine, e cioè l’essere i parlamentari riuniti per discutere e deliberare?

Il Senato in questi mesi sta discutendo una proposta di riforma costituzionale volta a sostituire l’espressione “minorati”, oggi presente nel terzo comma dell’art. 38, con quella di “persone con disabilità” e ad introdurre nello stesso articolo un nuovo primo comma secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità”, in piena sintonia con quel principio di eguaglianza sostanziale che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto, tra l’altro, l’effettiva partecipazione alla vita politica del Paese. Sarebbe allora veramente beffardo e paradossale che il Senato, nel mentre confermi con questa riforma la particolare sensibilità che il nostro Paese riserva ai disabili, si dimentichi di chi al proprio interno suo malgrado si trovi in questa condizione, impedendogli di fatto quella piena integrazione in questo caso, politica sulla cui necessità la giurisprudenza della Corte costituzionale da tempo ci richiama.

Non sarebbe questa una patente e grave lesione del principio d’eguaglianza che vuole che siano trattate in modo diverso condizioni diverse? Il Senato, dunque, dovrebbe prendere spunto da questo doloroso caso per introdurre sull’esempio spagnolo una disciplina specifica per chi versa in tali condizioni. Altrimenti proseguirebbe una discriminazione basata sul più odioso dei fattori: la condizione fisica.