Per quanto apprezzabile sia l’approccio liberale e riformista del Governo Meloni nel valorizzare il ruolo delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative, restano tuttavia ancora irrisolti i nodi strutturali legati alla certezza del diritto e alla piena tutela della dimensione sociale del salario, ossia della dignità del lavoro. La scelta dell’Esecutivo di non esercitare la delega legislativa in materia di retribuzione e contrattazione collettiva, secondo i principi definiti dalla stessa delega, appare condivisibile anche alla luce delle perplessità espresse dal sindacato confederale e dalle principali associazioni datoriali. Questo, in attesa che le stesse parti sociali riescano finalmente a definire criteri certi per la misurazione della propria rappresentatività nei diversi settori produttivi.

Sul piano tecnico, l’abbandono del rinvio ai contratti collettivi maggiormente applicati ha evitato il ragionevole rischio di favorire accordi sottoscritti da sigle sindacali scarsamente rappresentative, spesso portatrici di minori tutele economiche e normative. Una simile impostazione avrebbe potuto alimentare ulteriore contenzioso e compromettere seriamente il principio costituzionale della giusta retribuzione. Il nuovo paradigma normativo, invece, nell’introdurre l’istituto del “salario giusto”, valorizza significativamente il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi leader, richiamando l’art. 36 della Costituzione. Ciò, però, non deve essere interpretato quale automatismo per effetto del quale le disposizioni economiche dei medesimi contratti collettivi assumono forza di legge. La contrattazione collettiva resta, infatti, un contratto di diritto comune, a causa della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione, per cui una diversa interpretazione che consideri lo stesso salario giusto un valore inderogabile, aprirebbe scenari di incostituzionalità.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha, del resto, più volte precisato che la retribuzione contrattuale – anche in caso di rinvio della legge a determinati contratti collettivi – non assume valore costituzionalmente vincolante, ma continuerà ad essere un parametro esterno di riferimento. Per cui il giudice, su istanza del lavoratore, potrà sempre verificare la congruità dello stesso trattamento economico rispetto ai principi di proporzionalità e sufficienza, con plausibili conseguenze in termini di disparità di trattamento tra lavoratori e imprese e di incertezza applicativa. Anche il Governo Renzi, col Jobs act, ha tentato di affidare alle parti sociali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un ruolo centrale nello scacchiere delle relazioni industriali. Tuttavia, i fenomeni del lavoro povero e dello sfruttamento non si sono assolutamente ridotti, soprattutto nelle filiere degli appalti, spesso utilizzati per comprimere il costo del lavoro a discapito dei lavoratori.

Occorre allora affrontare il problema alla radice: contrastare la proliferazione incontrollata dei contratti collettivi attraverso il riconoscimento di efficacia legale solo a quelli sottoscritti da soggetti realmente rappresentativi. In questa prospettiva, il percorso più coerente resta l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale, capace di garantire insieme dignità del lavoro, autorevolezza salariale e certezza del diritto.