Il focus
Le novità sul femminicidio, la scheda normativa del disegno di legge

Ecco cosa prevede lo schema del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri sul femminicidio:
– introduce un nuovo reato, il femminicidio, ovverosia una autonoma fattispecie rispetto al reato di omicidio, sanzionata con la pena dell’ergastolo. Con il (nuovo) articolo 577-bis del codice penale si prevede infatti che sia punito con la pena detentiva a carattere perpetuo «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità», prevedendo inoltre un autonomo sistema di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti;
– le stesse circostanze di commissione del reato di femminicidio sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici del codice rosso (ad esempio, il delitto di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari, stalking);
– introduce per i presunti autori di tali delitti una presunzione di adeguatezza delle misure cautelari più gravose, ovverosia la custodia in carcere e gli arresti domiciliari;
– nei casi di reati del codice rosso, si prevede l’audizione della persona offesa da parte del pubblico ministero personalmente (e non da parte degli agenti di polizia giudiziaria), laddove sia stata avanzata richiesta in tal senso;
– introduce specifici obblighi informativi in favore della persona offesa da un reato del codice rosso, nonché dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio (ad esempio, in relazione alla comunicazione della revoca di misure cautelari coercitive e interdittive);
– per i reati del codice rosso, prevede il parere (non vincolante) della persona offesa in caso di patteggiamento e il connesso onere motivazionale del giudice, il quale dovrà esporre nella sentenza le ragioni per le quali non ritiene fondato il parere della vittima;
– interviene sui benefici penitenziari per gli autori di reati del codice rosso, introducendo limiti alla concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione;
– introduce in favore della persona offesa il diritto di essere avvisata anche dell’uscita dal carcere dell’autore di reati da codice rosso, a seguito di concessione di misure premiali. Medesima comunicazione è prevista per i prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
– implementa gli obblighi formativi dei magistrati in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
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