Non si sente alcun bisogno di una nuova norma contro i rave party perché è già sufficiente l’articolo 633 del codice penale. Ci sono due termini contenuti nella nuova norma che sono assolutamente da evitare: “Ordine pubblico” e il verbo “può”, nel punto del decreto in cui si legge “… quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica…”. Vanno usate le parole utilizzate nella Costituzione, non quelle che sono state evitate.

L’espressione “può derivare un pericolo” consente all’interpretazione margini eccessivi di intervento. Ed è assolutamente da evitare la dicitura “ordine pubblico” che nell’articolo 17 della Costituzione non è volutamente utilizzata. La Costituzione parla solo di “sicurezza” o “incolumità pubblica”. La Corte costituzionale non ha più volte riconosciuto che “l’ordine pubblico materiale” costituisce un limite desumibile dall’articolo 17 della Costituzione (sentenza 160-1976; 15-1973; 168-1971; 54-1961)?, ci si potrebbe domandare. Ma la giurisprudenza non è così univoca: parte della dottrina ha cercato di salvare la nozione pre-costituzionale del periodo fascista di ordine pubblico, cercando di ridurla al cosiddetto ordine pubblico “materiale” (distinto da uno più ampio chiamato ideale) che coinciderebbe coi limiti dell’articolo 17.

Ma questa operazione non mi ha mai convinto. Se la Costituzione ha scelto di parlare di sicurezza o incolumità e non anche di ordine pubblico sarei per ripetere ove necessarie le parole della Costituzione e non usare termini ambigui, altrimenti si finiscono per ri-espandere i limiti alle libertà. La nozione di ordine pubblico era non casualmente l’elemento chiave del testo unico fascista di pubblica sicurezza del 1931 dove ricorreva ben 23 volte. I costituenti lo evitarono quindi a giusta ragione per marcare la discontinuità di una moderna democrazia liberale.

Finché ci si ferma ai limiti previsti dalla Costituzione, dunque solo a sicurezza e incolumità pubblica si può infatti salvare anche il surreale raduno di Predappio, ma se si comincia erroneamente a ri-legittimare anche un più ampio limite di ordine pubblico andando oltre la Costituzione, e sia pure parlando solo di ordine pubblico materiale, a quel punto -porrebbe rientrarci anche Predappio.