Ho presentato ieri mattina un’interrogazione ai ministri dell’Interno e della Giustizia per chiedere quali iniziative intendano assumere rispetto ai nomi ad effetto che vengono sempre più utilizzati in modo diffuso per indagini, ad esempio quella denominata “Angeli e Demoni”. Questo modo di fare porta non a rispecchiare un contenuto tutto da vagliare, ma di fatto a suscitare in modo anomalo un consenso aprioristico dell’opinione pubblica: è una sorta di marketing delle indagini giudiziarie che, al di là dei singoli casi e delle singole motivazioni, collide sotto vari profili con le garanzie stabilite dall’articolo 111 della Costituzione.

Per questo è importante che questa spettacolarizzazione cessi quanto prima. Ormai da diversi anni è invalsa la prassi da parte di alcuni settori della magistratura inquirente e di alcune autorità di polizia giudiziaria di denominare operazioni e indagini da esse condotte con nomi in codice ad effetto, facendo uso di termini evidentemente scelti con cura al principale scopo di influenzare l’opinione pubblicare e suscitare il consenso sociale intorno alle ipotesi accusatorie, spesso risultate poi nei processi meno solide del previsto. È quello appena descritto un meccanismo che sembra dar luogo ad un vero e proprio marketing improprio delle indagini giudiziarie che dà l’impressione di assecondare forme inopportune di spettacolarizzazione.

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In secondo luogo, bisogna tenere presente che nell’era dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa nonché della comunicazione diretta via rete e social media, tutto ciò finisce con l’alterare l’equilibrio fra accusa e difesa ed anzi finisce con l’attentare ai diritti delle persone coinvolte ben prima di qualsiasi riscontro processuale da parte di un giudice terzo, il tutto in violazione di norme costituzionali precise a partire dall’art. 111 Cost.  Quali iniziative intendano assumere il ministro dell’Interno e il ministro della Giustizia, onde assicurare che una simile prassi venga abbandonata? Quali iniziative intendono porre in atto al fine di assicurare che alle inchieste, ove reputato necessario, siano attribuiti nomi in codice con valenza esclusivamente pratica e interna?