Giustizia
Intercettazioni, il Parlamento non riscriva il codice di procedura penale su richiesta dell’accusa
L’Unione delle Camere Penali Italiane esprime forte preoccupazione per gli emendamenti presentati al decreto giustizia che propongono di modificare ancora una volta l’articolo 270 del codice di procedura penale, ampliando i casi nei quali le intercettazioni possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli per i quali erano state autorizzate.
La disciplina dell’articolo 270 non rappresenta un ostacolo alle indagini. Essa costituisce uno dei principali presìdi posti a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, garantite dall’articolo 15 della Costituzione. Le intercettazioni rappresentano una deroga eccezionale a un diritto fondamentale e non possono trasformarsi in uno strumento generalizzato di ricerca di reati. L’autorizzazione del giudice è rilasciata in relazione a uno specifico fatto di reato e sulla base dei rigorosi presupposti previsti dalla legge. Consentire che il materiale così acquisito possa circolare sempre più liberamente in procedimenti del tutto diversi significa svuotare progressivamente quel controllo e trasformare un’autorizzazione specifica in una sorta di autorizzazione in bianco.
Questo principio accompagna il codice di procedura penale fin dalla sua entrata in vigore nel 1989. È stato alterato soltanto nel 2020, durante il governo Conte II e con ministro della Giustizia Bonafede, uno dei governi più populisti e giustizialisti della storia della Repubblica, ed è stato opportunamente ripristinato dall’attuale maggioranza parlamentare nel 2023, tornando a limitare l’utilizzazione delle intercettazioni nei procedimenti diversi ai soli delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Gli emendamenti oggi presentati rappresentano un evidente passo indietro perché alterano il rapporto tra regola ed eccezione. La tutela della segretezza delle comunicazioni deve restare la regola; la possibilità di utilizzare intercettazioni in procedimenti diversi costituisce un’eccezione, giustificata soltanto dalla necessità di accertare delitti di straordinaria gravità. L’ampliamento oggi proposto rischia invece di trasformare l’eccezione nella regola, estendendo significativamente il ricorso alle cosiddette intercettazioni “a strascico”. Occorre inoltre ricordare che la disciplina dell’articolo 270 riguarda esclusivamente fatti privi di qualsiasi collegamento con il procedimento nel quale le intercettazioni sono state autorizzate.
Quando tra i reati esiste un rapporto di connessione, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già chiarito che non si è neppure in presenza di un diverso procedimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 270. Le limitazioni oggi vigenti riguardano dunque soltanto fatti realmente estranei rispetto a quelli che avevano giustificato l’autorizzazione all’intercettazione. Per questa ragione il divieto previsto dall’articolo 270 non costituisce un inutile intralcio alle indagini, ma un principio di libertà che impedisce che uno strumento tanto invasivo diventi un mezzo generalizzato di esplorazione della vita privata dei cittadini.
A preoccupare è poi anche il metodo. Se questi emendamenti costituiscono, come risulta, il seguito delle richieste formulate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo al ministro della Giustizia, si pone una questione che va ben oltre il merito della disciplina. La magistratura ha naturalmente il diritto di rappresentare al legislatore le criticità applicative riscontrate nell’esercizio della giurisdizione. Ma le scelte sul rito penale appartengono esclusivamente al Parlamento. Quando è l’organo dell’accusa a indicare quali limiti alle libertà fondamentali debbano essere rimossi e il legislatore si limita a recepire quelle richieste, si altera il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato e si affievolisce il ruolo che la Costituzione affida al Parlamento quale unico titolare delle scelte che incidono sulle libertà fondamentali. L’Unione delle Camere Penali Italiane auspica pertanto che il Parlamento respinga questi emendamenti e confermi una disciplina che non ostacoli le indagini, ma preservi il corretto equilibrio tra esigenze investigative e tutela delle libertà fondamentali, impedendo che uno strumento eccezionale come l’intercettazione si trasformi in un mezzo generalizzato di acquisizione di informazioni sulla vita dei cittadini.
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