Impedire di trasformare la cronaca in voyeurismo giudiziario
La delibera anti-gogna del Csm non piace al Fatto Quotidiano, Eccher: “Non è un bavaglio alla stampa, la novità è la protezione reputazionale”
Oggi in Plenum arriva il testo sulla comunicazione giudiziaria contro la spettacolarizzazione Così si rafforzerà la presunzione di innocenza. La relatrice: “Non limiterà il diritto di cronaca”
«Ma quale “bavaglio” alla stampa, cerchiamo almeno per una volta di essere seri», afferma Claudia Eccher, componente laica del Consiglio superiore della magistratura, da giorni nel mirino del Fatto Quotidiano. Motivo? La delibera sulla comunicazione giudiziaria, di cui è relatrice, che approderà questa mattina in Plenum e che aggiorna quella del 2018, considerata oggi insufficiente rispetto all’impatto dei social media e della permanenza online delle notizie giudiziarie. «La nuova delibera – prosegue Eccher, «colpevole» peraltro agli occhi del Fatto di essere l’avvocata del leader della Lega Matteo Salvini – non limita affatto il diritto di cronaca, ma ridefinisce le modalità della comunicazione istituzionale della magistratura». Per il giornale diretto da Marco Travaglio si tratterebbe invece di un’«auto-museruola» del Csm, con Palazzo Bachelet che starebbe andando oltre le riforme Cartabia e Nordio nel restringere la diffusione delle informazioni giudiziarie. Un’accusa che Eccher, parlando con Il Riformista, ha bollato come frutto di una «narrazione distorta».
Il concetto di “protezione reputazionale”
Il cuore della delibera è infatti la tutela della presunzione di innocenza e della reputazione delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Eccher ha indicato il caso di Garlasco come esempio emblematico di una giustizia diventata spettacolo, in cui la continua diffusione di atti e dettagli investigativi ha trasformato la vicenda in un fenomeno mediatico permanente. È proprio il concetto di «protezione reputazionale» la vera novità della delibera. Nel testo si afferma che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche «vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata». Una formulazione che punta a evitare che la fase iniziale delle indagini produca danni irreversibili all’immagine delle persone coinvolte. La delibera prevede quindi che, se una Procura comunica pubblicamente l’avvio di un’indagine o un arresto, abbia poi il dovere di aggiornare quella comunicazione qualora il quadro cambi significativamente. Archiviazioni, proscioglimenti, revoche o assoluzioni dovrebbero ricevere una visibilità analoga rispetto alla notizia iniziale. È il principio della «simmetria informativa»: se l’istituzione comunica il sospetto, deve poi comunicare anche l’eventuale caduta dell’accusa.
No alla personalizzazione della comunicazione
Uno dei passaggi più significativi riguarda le conferenze stampa delle Procure. Il testo stabilisce che il comunicato scritto debba diventare la forma ordinaria di comunicazione istituzionale, mentre la conferenza stampa dovrà essere eccezionale e motivata da uno «specifico e concreto interesse pubblico». Inoltre, viene scoraggiata la personalizzazione della comunicazione: il magistrato titolare dell’indagine non dovrebbe più diventare il volto pubblico dell’inchiesta, salvo casi particolari. La delibera insiste anche sulla permanenza online delle notizie e sulla loro indicizzazione nei motori di ricerca. Per questo il Csm chiede che rettifiche e precisazioni siano facilmente reperibili sui siti istituzionali, così da evitare che la versione iniziale dei fatti resti l’unica disponibile nel tempo. Viene inoltre rafforzato il richiamo al rispetto del segreto investigativo e ai limiti di pubblicazione degli atti previsti dalla legge.
Indagati e imputati mai colpevoli fino a sentenza definitiva
Nel testo trovano spazio anche riferimenti alle norme sulla presunzione di innocenza introdotte negli ultimi anni. La delibera richiama infatti il divieto di rappresentare indagati e imputati come colpevoli prima di una sentenza definitiva e ribadisce che la diffusione di testi, estratti o riproduzioni di atti giudiziari deve rispettare i limiti previsti dall’articolo 114 del codice di procedura penale. Viene inoltre prevista una maggiore tracciabilità delle decisioni comunicative degli uffici giudiziari, con la conservazione dei comunicati, degli atti che autorizzano le conferenze stampa e della documentazione audio-video degli incontri con i giornalisti. La delibera richiama infine la necessità di una «sobrietà digitale» dei magistrati, anche nell’uso dei social network, per evitare sovrapposizioni tra comunicazione personale e comunicazione istituzionale.
Si tratta, dunque, di disposizioni di assoluto buon senso e che puntano, nelle intenzioni del Csm, a rendere la comunicazione giudiziaria più equilibrata e meno esposta alla spettacolarizzazione. Disposizioni che, certamente, non possono però incontrare il favore di quotidiani abituati ad avere rapporti privilegiati con certi magistrati e a trasformare la cronaca in voyeurismo giudiziario.
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