Pubblichiamo la lettera inviata dall’Unione delle camere penali italiane a tutti i deputati in vista dell’avvio del dibattito parlamentare sulla proposta di legge per la separazione delle carriere dei magistrati.

Egregio Onorevole,
il prossimo 27 luglio è previsto l’inizio della discussione generale della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura”.
Avrà certamente già avuto modo di esaminarne il testo e valutare le ragioni esposte nella relazione introduttiva che l’accompagna; vorremmo, peraltro, offrire alcuni ulteriori spunti di riflessione alla Sua attenzione.

Con la riforma del codice di procedura penale del 1988 il nostro Paese ha abbandonato il modello inquisitorio e autoritario del codice Rocco del 1930, in favore di quello a tendenza accusatoria di matrice liberale democratica.
A rafforzare l’opzione effettuata con l’introduzione del codice di rito del 1988, il legislatore costituzionale nel 1999 ha scolpito nell’art. 111 della Costituzione i principi del giusto ed equo processo, in sintonia anche con quanto previsto nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’art. 111, tra l’altro, prevede che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un Giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. La semplice lettura della norma costituzionale autorizza a ritenere che l’espressione “giudice terzo ed imparziale” non possa essere ritenuta una semplice endiadi, perché l’imparzialità consiste nella semplice indifferenza del Giudice all’oggetto del processo e al suo ruolo nello stesso, mentre l’attributo della terzietà implica necessariamente l’estraneità ordinamentale del Giudice alle due parti processuali e la sua posizione fuori dal processo.

La terzietà del Giudice mira, dunque, a garantire l’effettiva attuazione del principio del contraddittorio, della parità delle parti e ad assicurare l’imparzialità della decisione, perché, a logica e senza la necessità di grandi approfondimenti, si comprende che qualora il Giudice non sia strutturalmente distinto rispetto a chi accusa e a chi difende, difficilmente potrà essere e apparire garante della legalità del processo, e la sua decisione perderà di autorevolezza. Né può essere ignorato il tema dei rapporti tra “controllore” (il Giudice) e “controllato” (il Pubblico Ministero). Per rendere effettivo, proficuo e credibile il controllo, giudicante ed inquirente non devono essere sottoposti al potere disciplinare di un unico organo che, tra l’altro, decide promiscuamente anche degli avanzamenti in carriera di Giudici e Pubblici Ministeri, condizionando altresì le reciproche aspettative rappresentative.

Il potenziamento del ruolo del Giudicante, d’altro canto, non indebolirebbe ruolo e funzione del Pubblico Ministero, che nella proposta in esame conserva chiaramente la propria autonomia e indipendenza dal potere politico.
Rafforzando la figura del giudice -più che mai nella fase delle indagini preliminari- si limiterebbe lo squilibrio che ha conferito ai capi delle Procure un potere incontrollato e incontrollabile: un giudice effettivamente terzo e percepito come tale dalla comunità conferirebbe autorevolezza alle decisioni e riaffermerebbe il principio della presunzione di innocenza attribuendo finalmente valore preminente alle sentenze rispetto alle indagini. Contrariamente a quanto si ritiene, molti magistrati convengono sulla necessità di pervenire alla riforma ordinamentale contemplata nella proposta di legge in esame alla Camera.

E così ad esempio Giovanni Falcone, anche in una intervista del 1991 ebbe a rammentare: «un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, dunque, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudice e pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell’esecutivo». Tali concetti, peraltro, vennero espressi da Falcone in una monografia a margine di un convegno del 1988.

Settantamila persone hanno sottoscritto la nostra proposta per avere un Giudice terzo che sia e appaia tale, garante dei diritti e delle libertà di tutti, e che non confonda mai il processo penale con uno strumento di lotta a questo o quel fenomeno criminale. Quasi la totalità dei Paesi che hanno adottato il sistema accusatorio ha attuato la separazione delle carriere e ciò vale per Germania, Svezia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Giappone. D’altronde, il valore liberale di questa riforma è confermato, se ancora ve ne fosse bisogno, dalle ragioni per le quali il Regime Fascista sostenne con forza, nella Relazione alla Legge sull’Ordinamento Giudiziario firmata da Dino Grandi, l’unitarietà delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti.

Siamo certi dunque che il dibattito parlamentare che finalmente si celebrerà sul tema, grazie alla iniziativa popolare promossa dalle Camere Penali Italiane, saprà onorare l’importanza della questione, memore del fatto che oltre settantamila persone abbiano sottoscritto la nostra proposta e che nel 2000 oltre 9 milioni di cittadini ebbero a votare sì al referendum proposto dai radicali per la separazione delle carriere.

Avv. Gian Domenico Caiazza – Presidente Unione Camere Penali Italiane

Avv. Beniamino Migliucci – Presidente Comitato promotore per la separazione delle carriere dei magistrati

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