Si può abolire l’odio per legge? E si può punire con il carcere chi odia o chi predica un mondo di odiatori? C’è da farsi venire i brividi, pur se sarebbe bello, per tutti, poter vivere in un mondo d’amore. Ma è cosa da Stato Etico, quello che mi dice per tabulas come devono essere i miei sentimenti, oltre che i miei comportamenti. Sarebbe quindi meglio evitare, quando si mettono le mani nel Codice Penale, di attribuire alla norma una funzione pedagogica. Sarebbe meglio non ricorrere alla legge per dire al mondo che certi comportamenti, un certo tipo di propaganda, sono socialmente inaccettabili e andrebbero messi al bando sul piano culturale. Ma pare proprio questa l’intenzione del legislatore, se il Parlamento dovesse approvare senza modifiche il disegno di legge su omotransfobia e misoginia che, licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, andrà in aula il prossimo 27 luglio.

La deputata del Pd Monica Cirinnà, sempre molto attenta ai diritti civili, si è sforzata in ogni modo (Il Riformista, 18 luglio 2020) si spiegare che ci si rivolge al diritto penale solo come ultima spiaggia, perché le fobie e l’intransigenza nei confronti di chi non è come noi (qualcuno che consideriamo inferiore o peggiore rispetto a noi) si combattono prima di tutto sul piano culturale e sociale. Come non essere d’accordo? Ma proprio per questo, e anche per altri motivi, sono nettamente contraria a un eccesso di ricorso a nuove leggi ogni volta che si presenta un problema, o addirittura un allarme sociale. Tirano i sassi dal ponte? Puniamo i responsabili con una nuova norma penale. Come se nel codice non fossero già previste le lesioni e gli omicidi. Ci sono molti incidenti stradali? Facciamo, come purtroppo abbiamo fatto, una nuova (brutta) legge che inasprisce le pene, ma è un dato statistico, non diminuirà il numero dei reati.

C’è un allarme perché ragazzi e ragazze omosessuali non possono andare liberamente in giro tenendosi per mano senza essere oggetto di scherno o peggio di gesti violenti? Nuova legge. Inutile. Ma qualcuno, prima di aggrapparsi a questa necessità di mettere il proprio timbro su qualche nuovo articolo del codice penale che, si presume, dovrà poi passare alla storia, ha fatto lo sforzo di aprire il codice e controllare che tutti questi comportamenti non siano già sanzionati da norme esistenti? E che anzi il nostro codice penale non vada invece sfrondato in modo da esser reso più omogeneo a quello di procedura nato dalla riforma del 1989? Mi preoccupo, per completare questa parte del ragionamento, quando leggo le parole della giudice torinese Giulia Locatelli, membro dell’esecutivo di Magistratura Democratica, la quale, intervistata dallo scrittore e docente di dottrina politica Jacopo Rosatelli (Il Manifesto, 15 luglio 2020), sostiene che «ogni norma che prevede che un comportamento sia un reato è per certi versi pedagogica» e che, alla base della proposta di legge sull’omofobia, «non c’è una cultura della punizione, ma dell’inclusività».

Se queste sono le intenzioni, è meglio fare un gruppo di studio, invece che una nuova norma penale. La proposta di legge Zan (colui che dovrebbe passare alla storia) prevede un’estensione di alcune fattispecie a quelle già previste dall’articolo 604 bis, quello che punisce «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». La prima parte della legge esistente attiene decisamente alla categoria dei reati d’opinione, a meno che non si consideri la propaganda di idee, per quanto malsane, già in sé un qualcosa di violento, di simile all’istigare o al commettere atti di discriminazione. Di conseguenza non è vero che la nuova proposta, che vuole aggiungere «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere», non vada a colpire anche il mondo delle idee. Perché c’è una bella differenza tra “propaganda” e “istigazione”. E la legge le prevede tutte e due. Sia idee che comportamenti, dunque.

Ma c’è dell’altro: ogni volta che la norma penale aggiunge fattispecie e le “tipicizza”, invece di allargare la sfera dei comportamenti da colpire, finisce con il discriminare e con il restringere la stessa sfera interpretativa del magistrato. A meno che qualcuno non stia pensando di aggiungere, un domani, altre specie di diritti da tutelare e non ancora coperti dalla norma in modo esplicito. Garantisco che ci sono, me ne vengono in mente alcuni, e se non li cito è solo per non indurre qualche deputato in tentazione. Tutto da buttare, dunque? Una soluzione potrebbe essere quella di accantonare l’intervento sull’articolo 604 bis e accogliere il suggerimento del professor Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale. Il quale, pur ricordandoci che gli atti lesivi contro la persona sono già puniti con severità dal nostro codice, accoglie l’invito a rafforzare determinate tutele in modo specifico, se pur in altro modo.

Cioè intervenendo sull’articolo 61 del codice penale, quello che riguarda le aggravanti per tutti i reati. Dove si dice che la pena può essere aumentata fino a un terzo quando si agisce tra l’altro per motivi futili o abietti – suggerisce il professore – si potrebbe introdurre un’altra aggravante, per aver «determinato o agito per determinare discriminazioni lesive della dignità e dell’uguaglianza della persona umana». Ecco come si fa una legge che valorizzi la persona. Allargando, non restringendo lo spettro di chi ha diritto a veder tutelata la propria personalità e la propria integrità. Che, insieme alla difesa della dignità e all’uguaglianza, sono comportamenti dovuti a tutti. Tra l’altro, una riforma di questo tipo, precisa e severa, ma non liberticida, metterebbe d’accordo tutto il Parlamento, e persino la Chiesa e le femministe. Se preferite l’ideologia e lo Stato Etico, fate pure, non sarebbe la prima volta. Ma l’odio non può essere eliminato per legge.

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Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.