Strapotere delle procure
Perché non serve la separazione delle carriere tra Pm e giudici
Su Il Riformista di ieri l’avv. Valerio Spigarelli ha censurato gli eccessi mediatici di molti, troppi pubblici ministeri, che tendono a considerare il processo come uno strumento di difesa sociale e a ricercare un vasto consenso comunicando gli elementi di accusa già raccolti nel corso delle indagini, talvolta mediante vere e proprie conferenze stampa. Questi comportamenti non solo inducono nell’opinione pubblica la convinzione della colpevolezza delle persone indagate, ma possono anche influenzare le stesse posizioni dei giudici chiamati a valutare nel corso del procedimento le richieste del pubblico ministero.
Tra le misure volte a contenere il gigantismo e lo strapotere delle procure viene menzionata la separazione delle carriere di giudice e di pubblico ministero, ponendo così in una posizione di assoluta parità di fronte al giudice le posizioni dell’accusa e della difesa. Non credo che il rimedio proposto sia facilmente realizzabile, in primo luogo perché richiederebbe profonde modifiche del Titolo IV della Costituzione, dedicato appunto alla magistratura e contenente principi e regole che si riferiscono indifferentemente a tutti i magistrati, siano essi giudici o pubblici ministeri. Temo inoltre che il rimedio non sarebbe risolutivo; al contrario, potrebbe acuire gli eccessi mediatici degli uffici del pubblico ministero.
Più semplicemente bisognerebbe riuscire a correggere l’attuale cultura di troppi pubblici ministeri che attraverso la divulgazione di informazioni e anticipazioni sulle loro indagini mirano ad acquisire un vasto consenso sociale. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo non richiede rilevanti modifiche dell’ordinamento giudiziario: l’attività di pubblico ministero non dovrebbe essere affidata a magistrati di prima nomina, ma preceduta per un congruo periodo dalle funzioni di giudice in un organo collegiale quale una sezione penale del tribunale penale. Al suo ingresso in carriera il giovane magistrato acquisirebbe così la cultura della giurisdizione, che tra l’altro comporta che il giudice parli solo attraverso i suoi provvedimenti. Un giudice – sia esso quello dell’udienza preliminare o del dibattimento – non parla con i giornalisti e non convoca conferenze stampa, decide e poi a scrive la sentenza, senza anticipare o commentare la sua decisione. Sulla base di queste premesse, quando sarà chiamato a volgere le funzioni di pubblico ministero il giovane magistrato si limiterà nei rapporti con la stampa a trasmettere le notizie indispensabili per rispettare il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto dell’opinione pubblica di essere informata.
Questo è il primo vantaggio per un pubblico ministero sensibile alla cultura della giurisdizione, ma non è il solo. Chi prima di svolgere le funzioni di pubblico ministero è stato giudice del dibattimento è in grado di conoscere, per averne fatto esperienza diretta, quali sono gli elementi utili per la decisione. Ne trae vantaggio sia il giudice del dibattimento, che troverà nelle indagini svolte dal pubblico ministero tutti gli elementi necessari, sia l’ufficio del pubblico ministero, che si limiterà a raccogliere gli elementi utili per la decisione, con evidente economia per le risorse dell’ufficio. Ho avuto occasione negli anni in cui sono stato magistrato – dal 1963 al 1975 – di svolgere prima attività di sostituto procuratore e poi di giudice del dibattimento in una sezione del tribunale penale.
Ho avuto la fortuna di occuparmi di vicende di grande rilievo e ne ho un ricordo entusiasmante, ma ora posso dire che se fossi stato prima giudice avrei svolto in maniera più funzionale l’attività di pubblico ministero, raccogliendo solo gli elementi necessari per la decisione del giudice. Quanto ai media, in quegli anni il pubblico ministero non aveva rapporti abituali con la stampa, ma credo che ora se il giovane magistrato svolgesse inizialmente per qualche anno attività di giudice sarebbe poi come pubblico ministero molto più contenuto e riservato parlando con i giornalisti, nel rispetto comunque del diritto di cronaca e del diritto all’informazione sulle vicende giudiziarie.
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