Esaminiamo gli effetti sulla successione di Berlusconi della lettera scritta in punto di morte, indirizzata a quattro dei cinque eredi. Eredi: in virtù di due precedenti testamenti, sono i cinque figli ai quali lascia tutti i suoi beni, ma con alcune differenze. A Pier Silvio e Marina, lascia, oltre alla quota di legittima (2/3 del patrimonio), la sua intera disponibile (1/3). Ne consegue che i beni intestati in vita al Cavaliere diventano di proprietà comune di tutti i figli ma in quote diverse: a Marina e Pier Silvio 9/30 ciascuno (4/30 di legittima+5/30 di disponibile), a Barbara, Eleonora e Luigi 4/30 ciascuno.

Tale assetto viene in parte modificato con la lettera scritta dal Cavaliere in punto di morte che integra un testamento olografo, ossia un documento scritto di pugno dal testatore che, indipendentemente dalla forma (in questo caso epistolare) prescelta, contiene le sue ultime volontà. A differenza del testamento pubblico, ricevuto da un Notaio con atto pubblico, presenti due testimoni, previo accertamento di identità e capacità di intendere e di volere del testatore, l’olografo è uno scritto privato, destinato ad essere pubblicato solo dopo la morte del testatore, attraverso un atto notarile.

Entrambi i testamenti sono idonei a disciplinare la successione ereditaria purché l’olografo venga presentato ad un notaio per la sua pubblicazione. Un testamento olografo (pubblicato), pur potendo revocare o modificare un testamento pubblico precedente, presenta però alcune criticità.

Anzitutto, trattandosi di uno scritto privato, è necessario assicurarsene la custodia e conservazione fino alla morte del testatore (eventualmente affidandolo ad una persona di fiducia) e dopo il decesso, la tempestiva presentazione al Notaio per la sua pubblicazione. In secondo luogo, prevedendo l’intervento del Notaio successivamente alla sua redazione e dopo la morte del testatore, determina il problema di interpretare ex post la volontà del testatore, spesso espressa in termini non chiari né tanto meno giuridici.

Nel merito, l’ultimo testamento dispone tre legati a carico di 4 eredi (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, con esclusione di Luigi che nella lettera non viene menzionato) di somme di denaro a favore del fratello Paolo, già menzionato nei precedenti testamenti, della compagna e dell’amico dell’Utri. I legati hanno ad oggetto singoli beni o diritti e possono essere posti a carico di tutti gli eredi o, come in questo caso, solo di alcuni di essi. Gli onerati devono adempiere il legato con parte dei beni ricevuti in successione. In tal caso dunque, solo Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora devono destinare parte dell’eredità all’adempimento dei legati.

Ci si chiede se il non aver menzionato tra gli obbligati anche Luigi sia frutto di una dimenticanza o piuttosto una scelta consapevole, se tale disparità di trattamento tra i figli, determini una lesione alla legittima di Barbara ed Eleonora (destinatarie della sola legittima ma onerate dei legati) o integri addirittura una violazione al divieto di cui all’art. 549 c.c. di porre pesi sulla legittima, causa di nullità della disposizione stessa; se il legato a favore del fratello Paolo sia ulteriore e si sommi all’analogo legato disposto con il testamento precedente o confermi semplicemente la volontà precedentemente dichiarata.

Le volontà ivi espresse non sono infatti chiarissime, probabilmente perché scritte di impulso, poco prima di morire e senza l’opportuno ausilio di un Notaio chiamato ad interpretarle e tradurle in una forma giuridica adeguata. Fatto che potrebbe determinare un futuro contenzioso tra i suoi eredi.