Negli ultimi mesi, due importanti provvedimenti legislativi sono stati emanati dal Parlamento. Il primo riguarda la conversione nella L. 108/2021 del DL n. 77/2021 che ha esteso il processo di digitalizzazione al procedimento relativo alla proposizione dei referendum previsti dalla Carta Costituzionale (abrogativo, costituzionale e inerente le modifiche delle circoscrizioni degli enti nel territorio), nonché dei procedimenti di iniziativa legislativa, provenienti dalla base dell’elettorato passivo. Detto provvedimento era stato inizialmente concepito per favorire la partecipazione dei soggetti disabili nel momento di raccolta delle sottoscrizioni per la proposizione dei referendum e delle iniziative legislative. Senonché il legislatore ha esteso la misura ad ogni soggetto, così ampliando enormemente la sfera di coloro che potranno usufruire della raccolta delle firme in via telematica.

La misura, di per sé condivisibile, deve tuttavia fare i conti con lo storico contrasto, che in passato si è verificato, tra l’esito dei referendum e la loro mancata attuazione in sede legislativa che costituisce il vero problema in ordine agli strumenti di democrazia diretta. Troppe volte l’esito referendario è stato travolto in sede legislativa dal Parlamento. Gli esempi sono tanti ma, a titolo meramente esemplificativo, va qui ricordato il Referendum sul finanziamento pubblico ai partiti o quello inerente la responsabilità civile dei magistrati. L’altro provvedimento è costituito dalla L. n. 113, del 6.8.2021 che ha convertito in legge il DL n. 80/2021: “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’efficienza della Giustizia”.

Per ciò che attiene all’intervento nel settore giudiziario, particolare attenzione riveste l’Ufficio per il processo esteso anche alla giustizia amministrativa. È noto che la costituzione dell’Ufficio per il processo presuppone la formazione di un pool di collaboratori con il magistrato che agevoli il lavoro di quest’ultimo mediante la gestione del ruolo, la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, che si attaglia al caso in esame, nonché la redazione di bozze dei provvedimenti che dovranno poi essere visti e sottoscritti dal magistrato. La normativa in esame (capo 2 della Legge) è diretta al reclutamento di personale qualificato da assumersi a tempo determinato. Lo stesso art. 14 indica i titoli valutabili per l’assunzione del personale idoneo alla collaborazione con il magistrato, tra i quali figura il conseguimento di diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali nonché presso le Sezioni specializzate in materia di immigrazione.

La L. n. 113/2021 interviene, come detto, anche nel campo della giustizia amministrativa, modificando il codice del processo amministrativo, introducendo una particolare disciplina per i ricorsi “di immediata definizione” per i quali si prevede, anche su input dell’Ufficio del processo, la trattazione alla prima Camera di Consiglio utile ed in tempi quindi molto ristretti. La stessa sentenza dovrà essere redatta in forma semplificata. La normativa in esame va raccordata con il Ddl AS-1662 approvato dal Senato il 31.9.2021. In un ottica di snellimento della organizzazione giudiziaria sicuramente, l’istituzione dell’Ufficio del Giudice costituisce una delle maggiori novità in quanto comporterà l’assunzione di un numero rilevante di laureati, inclusi avvocati, il cui unico compito sarà quello di contribuire alla riduzione dell’arretrato. La legge in oggetto riguarda anche la magistratura onoraria la cui riforma, allo stato, risulta essere incompleta e che dovrà essere comunque raccordata con i vari progetti di legge al fine di giungere ad un assetto definitivo dello status dei giudici onorari. Appare superfluo ricordare che la magistratura onoraria svolge già da anni un ruolo di supplenza della magistratura togata e che, allo stato dell’arte, il suo ruolo è indispensabile per il funzionamento della giurisdizione.

La riforma del codice di procedura civile, che prevede l’istituzione dell’Ufficio del processo, dovrebbe costituire un elemento rilevante per un miglior funzionamento della giurisdizione e pur con le sue lacune, di cui in questa sede non ci si può occupare richiedendo l’argomento una separata trattazione, costituisce comunque un fattivo tentativo di velocizzare la durata dei processi civili. In buona sostanza si tenta di dare attuazione a quel principio di stretta compenetrazione tra giustizia ed economia contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il quale il Governo dovrebbe ottemperare agli obiettivi stabiliti in sede europea. È detto esplicitamente nel corpo del PNRR che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e che una riduzione della durata dei processi civili può fare accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10%. E sempre in seno al menzionato piano è pure evidenziato che una riduzione dei tempi da nove a cinque anni per la definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento della produttività dell’economia italiana dell’ 1,6%.