I giudici si dichiarano non competenti
Davigo bocciato anche dal Tar: il ricorso contro l’esclusione dal Csm è “inammisibile”

La sezione prima del Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile “per difetto di giurisdizione” il ricorso proposto da Piercamillo Davigo contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il ministero della Giustizia che avevano dichiarato la sua decadenza da consigliere del Csm dopo il pensionamento per raggiunti limiti di età. Secondo il Tar la domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario.
Lo scorso 19 ottobre il plenum di Palazzo dei marescialli sancì la decadenza di Davigo con il voto a favore della mozione di 13 consiglieri (6 contrari e 5 le astensioni). L’ex pm di Mani Pulite è andato in pensione pochi giorni dopo la decisione, avendo compiuto 70 anni di età, condizione incompatibile con la carica di togato. Al suo posto si è insediato Carmelo Celentano, primo dei non eletti nel 2018 per la categoria dei giudici di legittimità.
I giudici amministrativi nella sentenza richiamano innanzitutto ”la giurisprudenza in materia di elezioni amministrative” che vede ”la devoluzione al giudice ordinario delle controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali”.
Inoltre i giudici scrivono che “il petitum sostanziale del giudizio attiene sempre alla tutela di un giudizio soggettivo poiché la verifica svolta dal Csm non è idonea a far degradare ad interesse legittimo la posizione dell’interessato” e per questo “”poiché la presente fattispecie non riguarda una delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del Csm impugnata, di diritto soggettivo, la relativa cognizione deve essere riconosciuta al giudice ordinario”.
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