L'ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli
Napoli, da maggio traghetti più lenti per Ischia e Procida: 10 minuti in più per proteggere la Gaiola
Una nuova ordinanza della capitaneria di Napoli ridisegna i tempi di percorrenza del golfo
Da domenica 4 maggio, le corse dei traghetti e degli aliscafi per Ischia e Procida si allungheranno: entra infatti in vigore l’ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli che vieta a navi, aliscafi e traghetti sopra le 500 tonnellate di passare vicino al parco Sommerso di Gaiola.
La nuova fascia di protezione si estende per mezzo miglio nautico oltre i confini dell‘Area Marina Protetta di Posillipo. L’obiettivo, è quello di tutelare dei resti romani sommersi e praterie di Posidonia. Per evitare questa zona speciale, i mezzi diretti alle isole dovranno cambiare rotta, con il risultato che le tempistiche si allungheranno di circa 10 minuti, sia per gli aliscacafi da 45-55 minuti, che per i traghetti da oltre un’ora.
L’ordinanza che ridisegna i tempi di traghetti e aliscafi
L‘ordinanza, è stata rilasciata il 21 aprile dalla Capitaneria di porto di Napoli e, appunto, impone a navi, traghetti e aliscafi di cambiare la propria rotta per protegge una zona di resti subacquei. Il testo, che premette che il provvedimento verrà effettuato viste una serie di Leggi e di Decreti, è formato da due articoli.
Articolo 1: Nella fascia di mare che si estende per 0.5mg. del perimetro esterno dell’Area Marina Protetta denominata “Parco Sommerso di Gaiola”, come meglio evidenziata e delimitata dai punti riportati nell’allegato stralcio di carta nautica 130 (WGS84), sono vietati la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.
Articolo 2: La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 4.05.2026 ed è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Napoli nella sezione dedicata alle ordinanze. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui violazioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell’art. 1102 del Codice della Navigazione.
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