Iniziativa debole
Proposte governo deboli, non riparano il disastro di Bonafede
Sono anni che parliamo di sovraffollamento carcerario, di pena, di carceri, di rieducazione e trattamento. Tutti i ministri una volta insediatisi hanno toccato il tema. Il ministro Bonafede sul punto ha iniziato con una certezza: bloccare la riforma Orlando che aveva avuto il coraggio di avviare un percorso nuovo lanciando gli Stati Generali delle Carceri che hanno offerto la possibilità di raccogliere contributi non solo di giuristi ma anche della società civile. È storia vecchia, ma una premessa era necessaria perché oggi questo atteggiamento iniziale del ministro Bonafede sta complicando la gestione dell’emergenza carceri alla luce del Covid 19.
Le morti dei detenuti, le evasioni, i danneggiamenti, le aggressioni agli agenti, le proteste dei familiari a cui abbiamo assistito in queste settimane sono senza precedenti e sono episodi gravissimi, di fronte ai quali occorrono soluzioni chiare ed efficaci per superare questo momento storico eccezionale. È il momento dell’equilibrio e della decisione senza guardare al consenso, ma solo al bene del Paese e alla salute di tutti come ci impone l’art. 32 della nostra Costituzione. Il ministro della Giustizia deve assumersi la responsabilità, senza ulteriori ritardi che rischiano di vanificare gli effetti di ogni futura decisione in materia penitenziaria.
Provo ad offrire qualche stimolo di riflessione prendendo spunto dal documento del coordinamento nazionale dei Magistrati di Sorveglianza (Conams) che indica con chiarezza la strada: in primo luogo un piano di accesso rapido a misure alternative alla detenzione per riportare velocemente il numero dei detenuti entro il numero di capienza prevista degli istituti di pena, allo scopo di mettere le direzioni degli Istituti di pena in condizioni di gestire in maniera funzionale e tempestiva eventuali situazioni critiche dal punto di vista sanitario e di circoscrivere eventuali contagi.
Va infatti prevista una norma che consenta di prevedere una misura alternativa speciale con un limite di pena residua superiore ai diciotto mesi da indicare per accedere alla detenzione domiciliare speciale per Covid 19.
La strada può essere quella di introdurre una norma simile allo svuota carceri (legge 199/2010) come misura temporanea ed eccezionale, ma con un limite di pena maggiore di quello oggi in vigore (diciotto mesi residui), che consentirebbe di accedere ad un reale e non solo apparente sfollamento. Mantenere il medesimo limite di pena non porterà nessun effetto immediato, in quanto l’istituto introdotto dalla legge 199/2010 risulta già gestito con carattere di urgenza dai magistrati di sorveglianza, che non hanno arretrato in tale settore.
Occorre aumentare il limite di pena residua e restringere l’accesso alle autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio solo alle esigenze di salute, imponendo il divieto di concedere deroghe al regime di detenzione domiciliare per le varie esigenze di vita familiare. La violazione delle prescrizioni è punita ai sensi dell’art. 385 cp e pertanto comporta garanzie di sicurezza sociale. E’ corretto mantenere l’esclusione all’accesso di tale misura per i condannati in espiazione dei reati inclusi nell’art 4 bis, ad es. omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, reati di associazione mafiosa.
Servono provvedimenti immediati con supporto di mezzi e risorse per gli uffici di sorveglianza. Un intervento però senza ritardo perché in questa situazione il contagio provocherebbe danni irreparabili alla salute del personale che lavora all’interno e degli stessi detenuti e obbligherà il Ministro a prendere decisioni ancora più drastiche.
Serve un coordinamento con le forze dell’ordine per verificare gli effettivi e reali domicili dichiarati ed occorre mantenere le competenze monocratiche del giudice di sorveglianza per velocizzare l’iter del procedimento e limitare gli incombenti delle cancellerie. Il magistrato valuterà come sempre la pericolosità del soggetto e la sussistenza dei presupposti, con possibilità di revoca immediata in caso di violazione delle misure o della mancanza sopravvenuta dei requisiti, con ripristino della detenzione in carcere.
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