Stando alle premesse e alle promesse di questo primo ventennio, il XXI secolo sembra essere, per la giustizia italiana, quello delle “aggravanti”, della casistica minuziosa che calibra le pene non sul reato ma sulla maggiore o minore censurabilità delle sue motivazioni, distingue le vittime tarando la pena sulla loro vulnerabilità e sull’allarme sociale che di volta in volta le circonda, si concentra sull’istigazione a delinquere allargando l’area a dismisura, sino a confinare e spesso sconfinare con la lesione delle libertà di pensiero e di espressione.

I rami sono fioriti come in una foresta tropicale in questo secolo, ma l’albero era stato piantato alla fine di quello precedente, con la legge Mancino del 1993 che prende il nome dall’allora ministro democristiano degli Interni, poi presidente del Senato. In realtà Nicola Mancino si limitò a proporre una legge, il cui contenuto fu invece messo nero su bianco soprattutto dall’allora deputato del Pri Enrico Modigliani, nipote del premio Nobel per l’Economia, Franco Modigliani. Il clima di allarme sul quale la legge interveniva era dovuto all’intensificazione in quei mesi di manifestazioni neofasciste, soprattutto a opera di un gruppo che esisteva già da una decina d’anni ma che, nel tracollo della prima Repubblica, aveva conquistato maggior visibilità e assunto caratteri più minacciosi, il Movimento Politico Occidentale guidato da Maurizio Boccacci, che infatti fu sciolto subito dopo il varo della legge.

La legge si ricollegava alla famosa legge Scelba del 1952 sul divieto di ricostituzione del Partito fascista, molto citata e lodata anch’essa negli ultimi anni dimenticando che Scelba abbaiava contro l’estrema destra solo per mordere la sinistra, contro la quale le sue forze dell’ordine usavano abitualmente non le leggi ma le armi da fuoco. Le novità della Mancino erano essenzialmente nell’articolo 1, che fissava una pena fino all’anno e mezzo di carcere per chiunque propagandasse idee di superiorità razziale o etnica e dai 6 mesi ai 4 anni per chi incitasse a commettere atti di violenza o di “provocazione alla violenza” per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La legge Mancino, a tutt’oggi considerata ed elogiata come “il principale strumento contro i reati d’odio, fu una vera rivoluzione nella concezione del diritto. A essere sanzionati non erano i crimini e neppure l’istigazione a delinquere ma l’espressione di idee che avrebbero potuto portare a quell’istigazione e poi a violenze effettive. Per la prima volta, inoltre, la gravità del reato era misurata non sull’identità dei colpevoli, come nei casi del terrorismo o della criminalità organizzata, ma su quella delle vittime. Il rischio di degenerazione nella criminalizzazione non degli atti ma delle opinioni, la cui libera espressione sarebbe garantita, per quanto esecrabili, dall’art.21 della Costituzione, era evidente e fu segnalato sin dal primo momento. La legge del 2006 sui reati d’opinione intervenne infatti su quel testo modificandone in modo significativo i termini. La “diffusione” di idee razziste penalizzata dalla legge del 1993 fu sostituita con la “propaganda” delle stesse. A costituire fattispecie di reato non fu più l’ “incitazione” ma l’ “istigazione”.

La legge Mancino restò più o meno lettera morta fino a che, nel nuovo secolo, le campagne contro i “discorsi d’odio” partite negli Usa, la diffusione dei social e il dilagare di umori ostili all’immigrazione a volte apertamente segnati e sempre venati dal razzismo, resero quella legge già vecchia lo strumento per intervenire su fenomeni nuovi. Nel 2007 l’allora ministro della Giustizia Mastella propose una legge che punisse il negazionismo, cioè qualsiasi posizione negasse la realtà storica della Shoah. All’epoca ci fu una vera e propria insurrezione degli storici che in massa bocciarono la proposta, impugnando non solo la difesa della libertà d’espressione e di ricerca ma anche l’inopportunità di offrire ai negazionisti l’occasione per “ergersi a paladini” della stessa. Mastella ingranò la retromarcia, ripose nel cassetto la proposta. La riprese nel 2012 il Pd, senza riuscire a convertirla in legge per lo scioglimento delle Camere l’anno successivo e stavolta le critiche degli storici e anche di alcuni esponenti di rilievo della Comunità ebraica furono molto più fievoli della levata di scudi di 5 anni prima e comunque rimasero inascoltate.

Riproposta nel 2013, la legge contro il negazionismo è stata approvata nel giugno del 2016. È una “estensione” della Mancino che punisce con la reclusione dai 2 ai 6 anni chiunque neghi “in tutto o in parte” la Shoah e i crimini contro l’umanità e di genocidio. Qui il confine tra sanzione contro il reato commesso o l’istigazione a commetterlo e il divieto di espressione letteralmente scompare. Ma in generale gli anni a ridosso della pandemia sono quelli della grande fioritura delle leggi eccezionali miranti a colpire le parole più che gli atti, le espressioni, per quanto aberranti, più che non le azioni criminali. Nel 2017 l’allora presidente della Camera Laura Boldrini invocò a voce altissima una legge severa contro gli hate speech, i “discorsi d’odio”, in rete. Chiese punizioni severe e per dare l’esempio spedì la polizia a casa di un ragazzo colpevole di aver diffuso in rete fotomontaggi da lei ritenuti offensivi.

La richiesta, avanzata più volte e sostenuta da numerosi opinionisti e politici, non è mai diventata effettiva proposta di legge ma si tratta solo di una sospensione dovuta alla pandemia. La prospettiva resta ed è recentissima la rinnovata richiesta di una legge contro i discorsi d’odio in rete avanzata da un gruppo di senatori di LeU e del gruppo Misto dopo le minacce in rete contro il ministro della Salute Speranza. Era invece arrivata all’approvazione della Camera la legge contro l’apologia di fascismo proposta nel 2017 dal deputato del Pd Emanuele Fiano, figlio di un sopravvissuto di Auschwitz. Contava un solo articolo e penalizzava qualsiasi richiamo al fascismo, dall’oggettistica al saluto con il braccio destro teso. Bloccata prima dell’approvazione finale a palazzo Madama dalla fine della legislatura la legge, a differenza di quella sugli hate speech, potrebbe non risorgere, neppure in presenza di una maggioranza parlamentare disposta a votarla. Al momento l’ondata di panico da fascismo alle porte che per qualche anno ha percorso l’intera Europa, con qualche fondamento e molta esagerazione, sembra alle spalle. Certo bisognerà vedere quale sarà il quadro dopo la pandemia.

Anche la legge approvata alla Camera e ferma al Senato per l’ostruzionismo in commissione Giustizia della Lega, quella Zan contro la transfobia, ha una lunga gestazione. Riassume infatti diversi ddl, a partire da quello presentato dalla Pd Paola Concia nel 2012. Anche in questo caso si tratta di una estensione della legge Mancino, che sfiora pericolosamente e forse oltrepassa i confini della libertà d’espressione costituzionalmente sancita in due punti chiave. Nel 2018 i contenuti della legge Mancino sono stati assunti dal Codice penale, in due articoli tra cui il 604-bis che penalizza la “propaganda di idee e istigazione a delinquere”. La legge sopprime la seconda parte della formula lasciando solo la propaganda di idee. Il testo assicura poi la piena libertà di esprimere opinioni “purché non idonee” a determinare il pericolo di conseguenti atti violenti. Formula, difficile negarlo, a maglie tanto larghe da rendere arduo determinare una casistica tanto precisa da escludere il reato d’opinione. Del resto la ratio delle leggi moltiplicatesi nell’ultimo decennio è proprio quella di “rieducare” a colpi di divieti e sanzioni, di intervenire sulle mentalità prima e più che non sugli atti. Con una missione non confessata ma neppure troppo nascosta simile: tracciare un confine preciso che metta al riparo dal reato d’opinione è semplicemente impossibile.