Dal 15 ottobre obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati con verifiche a carico del datore di lavoro: chi risulterà sprovvisto sarà considerato assente giustificato senza stipendio dal primo giorno. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto sul certificato verde approvato giovedì scorso, 16 settembre, in consiglio dei ministri e firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella serata di martedì 21 settembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Decreto che riguarda circa 23 milioni di lavoratori. Le norme sono dunque in vigore da oggi 22 settembre. Nel testo tuttavia scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori della pubblica amministrazione rispetto alle piccole e medie imprese.

Tutti “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, si legge nel testo.

Green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre: le categorie coinvolte

Obbligo di green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari” si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Sono esclusi invece dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.

Sospensione del lavoratore per 20 giorni per le piccole e medie imprese

Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021″.

“A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 che ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”.

“L’applicazione del prezzo calmierato” sui tamponi –  si legge nel testo – “è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2”.

Numero verde unico, il 1500, in capo al ministero della salute, per le informazioni di pubblica utilità relative al certificazioni verdi. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Scompare dunque il contact center 800 912491.

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Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.