Quanto accaduto a Francesco Pinto apre una questione che va ben oltre la singola vicenda disciplinare: il rapporto tra magistratura, comunicazione pubblica e libertà di stampa. La decisione del Consiglio superiore della magistratura, infatti, finisce per lanciare un messaggio ambiguo. Da un lato, viene riconosciuta la violazione della presunzione di innocenza; dall’altro, si esclude ogni responsabilità sulla violazione delle regole interne che disciplinano la comunicazione giudiziaria. Il risultato è che la sanzione appare “residuale”, quasi simbolica, e alimenta l’impressione che un magistrato possa intervenire pubblicamente su procedimenti in corso senza correre alcuna conseguenza.

Ma andiamo con ordine. Pinto, allora procuratore aggiunto a Genova, aveva rilasciato nell’agosto 2024 un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” criticando la proposta di riforma sulla custodia cautelare sostenuta da Enrico Costa, attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera. Per sostenere la sua tesi, aveva citato un procedimento penale in corso proprio alla Procura di Genova e relativo alla bancarotta del gruppo Qui! Group, facendo riferimento all’imprenditore Gregorio Fogliani. Dichiarazioni che, secondo l’accusa disciplinare, presentavano come già accertati fatti ancora oggetto di giudizio. La Procura generale della Cassazione, titolare dell’azione disciplinare, aveva allora contestato a Pinto due profili. Il primo riguardava la violazione delle norme sulla comunicazione giudiziaria: secondo il decreto legislativo 106 del 2006, modificato nel 2021, solo il procuratore può infatti intrattenere rapporti con la stampa sui procedimenti trattati dall’ufficio, salvo delega espressa. E a Genova esisteva un preciso ordine di servizio che attribuiva esclusivamente al procuratore la gestione dei rapporti con i media.
Il secondo riguardava invece la presunzione di innocenza, principio rafforzato dalla direttiva europea 2016/343, che vieta di presentare come colpevole una persona prima di una sentenza definitiva. Il Csm, che per ironia della sorte la prossima settimana si appresta ad approvare la nuova circolare sulla comunicazione giudiziaria, relatrice la laica Claudia Eccher (Lega), ha assolto questa settimana Pinto dalla prima contestazione, accogliendo la tesi difensiva secondo cui il magistrato conserva comunque il diritto di partecipare liberamente al dibattito pubblico sui temi della giustizia. La sezione disciplinare ha invece ritenuto sussistente la violazione della presunzione di innocenza, applicando a Pinto la sanzione della censura.

Il punto centrale è però la “disparità” tra magistrati e giornalisti. Un magistrato che esterna su un’indagine in corso viene assolto. Un giornalista che racconti errori investigativi, critichi un’inchiesta o semplicemente rivolga domande a una toga rischia denunce per diffamazione a nastro, richieste risarcitorie e lunghi processi. Il riferimento – inevitabile – è alle numerose azioni giudiziarie intentate negli anni ai giornalisti del Riformista e dell’Unità, sommersi dalle querele, che hanno la “colpa” di analizzare criticamente inchieste giudiziarie o contestare ricostruzioni accusatorie. Emblematiche, per fare un esempio, le domande rivolte da Piero Sansonetti a Roberto Scarpinato sull’inchiesta “Mafia e Appalti” e per le quali il pm d’udienza aveva chiesto ben tre anni e mezzo di prigione. Il paradosso è evidente e richiama dunque alla memoria l’indimenticato marchese Onofrio del Grillo. Chi esercita il potere giudiziario può intervenire nel dibattito pubblico su procedimenti aperti invocando la “libertà di espressione”; chi esercita il controllo democratico attraverso il giornalismo finisce in tribunale.

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Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere