"Il processo non diventi un’arma"
Querele temerarie, l’avvocato Sammarco: “Se ad agire in giudizio è un pm, la domanda risarcitoria viene accolta in circa 7 casi su 10, con risarcimenti più alti”
«Il processo non può essere un’arma ma la stampa non è una zona franca». A dirlo è Pieremilio Sammarco, avvocato e ordinario di diritto privato comparato presso l’università di Bergamo.
Professor Sammarco, i giornalisti, ad iniziare dal sottoscritto, sono sommersi dalle querele. Il Riformista e L’Unità hanno avviato nei giorni scorsi una campagna di sensibilizzazione al riguardo. Possiamo fare il punto? Lei è autore di una importante ricerca che ha preso in esame ben settecento sentenze depositate presso il Tribunale civile di Roma.
«Il tema delle querele temerarie è molto delicato in quanto incide sul difficile equilibrio tra libertà di informazione e tutela dei diritti della personalità. Da un lato vi è l’abuso dell’azione penale o civile promossa non per ottenere tutela, ma per intimidire, scoraggiare, spostare sul giornalista o l’editore il costo della difesa. Dall’altro vi è l’abuso della stampa: la diffusione di fatti non veri, accuse non verificate, insinuazioni suggestive, titoli roboanti, ricostruzioni deformate dalla finalità aggressiva e demolitoria dell’immagine della persona. È qui che si produce la lesione dei diritti della personalità, quali la dignità della persona, l’identità personale, l’onore e la riservatezza».
Premesso che la stragrande maggioranza dei giornalisti non scrive con l’intento di diffamare, quale è la linea di confine?
«Il confine è difficile perché entrambi gli abusi si presentano travestiti da diritti. Chi querela invoca la tutela della reputazione e dell’onore anche quando cerca solo di paralizzare la diffusione della notizia. Chi pubblica invoca la libertà di stampa anche quando sostituisce la narrazione con l’allusione o la denigrazione».
Il giudice ha un ruolo fondamentale.
«Certo. Il giudice è chiamato a distinguere, selezionare, riconoscere l’esistenza o meno del diritto. Egli deve sanzionare l’azione giudiziaria manifestamente infondata, sproporzionata o punitiva, ma deve anche condannare chi diffonde contenuti lesivi senza verità, pertinenza e misura».
Ci parli della sua ricerca.
«L’analisi sulle sentenze del Tribunale civile di Roma compiuta negli ultimi anni conferma questa complessità; su oltre seicento decisioni in materia di reputazione, circa due domande su tre sono rigettate: non vi è, dunque, un automatismo punitivo contro la stampa. Quando però l’illecito viene accertato, gli importi mediamente liquidati sono molto esigui, circa ventimila euro, il più delle volte insufficienti a ripristinare il pregiudizio subito, specie se l’offesa ha avuto ampia diffusione o permanenza digitale».
Quando però a denunciare è un magistrato cambia tutto.
«Sì. Quando ad agire in giudizio è una toga, il rapporto si ribalta: la domanda risarcitoria viene accolta in circa sette casi su dieci e gli importi liquidati risultano mediamente molto più elevati rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini».
Torniamo al giudice.
«È chiamato a una valutazione spinosa, talvolta discrezionale: un’analisi sul bilanciamento fra interesse pubblico alla notizia e sacrificio della persona, fra offensività dell’addebito e diligenza nella verifica, fra gravità della lesione e misura del danno, fra diritto di agire e abuso dello strumento processuale».
La conclusione?
«È scomoda per entrambe le prospettive contrapposte: contro le azioni giudiziarie temerarie o prive di fondatezza serve una definizione rapida e un’applicazione rigorosa dell’articolo 96 c.p.c. nel settore civile. Contro l’abuso della stampa serve ribadire che la libertà di espressione non può sovrastare i diritti della persona, e in caso di loro lesione occorrono sanzioni processuali effettive e liquidazione di importi risarcitori più adeguati all’illecito perpetrato».
Cosa si sente di dire?
«L’azione giudiziaria non può essere una minaccia e la stampa una zona franca, e l’equilibrio sta nel proteggere l’informazione corretta e diligente e sanzionarla quando non lo è, per non consentire che la persona sia vittima della disgrazia reputazionale».
Richelieu diceva: «Datemi tre righe del più onesto degli uomini e troverò di che farlo impiccare».
«L’incertezza dell’esito della causa di diffamazione è innegabile. Sulla discrezionalità della decisione talvolta ci si affida all’oroscopo del giudice o a come ha mangiato a colazione».
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