Aumento della pena per i soggetti già ammoniti. Fermo immediato per stalker e violenti, nonché un sostegno economico per chi decide di denunciare. Queste sono solo alcune delle novità contenute nel disegno di legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

Un testo di 11 articoli che è il frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani, in cui si pone particolare attenzione ai casi in cui questi fenomeni si manifestano in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. Ma anche alla vulnerabilità delle vittime, nonché al rischio di  reiterazione e multilesività. 

Il provvedimento, spiegano da Palazzo Chigi, arricchisce l’impianto delle misure volte a prevenire le diverse forme di abusi, intervenendo con modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, oltre ad alcune leggi speciali.

C’è una strategia contro la violenza maschile sulle donne. Il Cdm ha approvato un disegno di legge che passerà all’esame e introduce norme per la tutela delle donne vittime di violenza, per la loro protezione e sicurezza. Per loro e per i loro figli. C’è un intervento importante anche per gli orfani di femminicidio. Nessun alibi, non si può tollerare questo fenomeno aberrante” ha spiegato la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti.

Le principali misure del ddl

L’ammonimento e le pene aumentate. Il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento per violenza domestica ad altri comportamenti considerati pericolosi per l’integrità psico-fisica delle persone, che siano in un contesto familiare o all’interno di una relazione affettiva. Il testo stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito. Inoltre si potrà procedere d’ufficio, senza che ci sia la denuncia della vittima.

Maggiore utilizzo del braccialetto elettronico. Viene rafforzato l’uso dei dispositivi elettronici come mezzo di tutela delle donne: nel caso in cui questi vengano manomessi, è prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Inoltre il giudice può prevedere anche una misura più grave se l’imputato dovesse negare il proprio consenso all’adozione del braccialetto elettronico in caso di allontanamento coercitivo dalla casa familiare. Questa stessa misura è prevista per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Rafforzamento degli obblighi informativi. Vengono estesi i reati per i quali scatta l’obbligo -da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche- di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri se la vittima lo richiede.

Misure di prevenzione personale per gravi reati. Il ddl interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In particolare l’Autorità giudiziaria potrà applicare delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di gravi reati come violenza sessuale, omicidio, deformazione permanente del viso. Così come ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, sempre commessi nell’ambito di violenza domestica.

Fermo immediato dei violenti. Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di fermo, rispetto a quelle già previste (come la flagranza di reato), nei confronti di reati come maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.

Comunicazione immediata alle vittime in caso di scarcerazione. La vittima dovrà essere subito informata nel caso in cui ci siano provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato”. 

Prevista la sospensione condizionale della pena. Il testo modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena. In particolare, l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero sono tenuti ad accertare che il condannato segua effettivamente i corsi e che rispetti i propri obblighi. Altrimenti verrà data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale. 

Sostegno economico della vittima. Il provvedimento interviene per una maggiore tutela della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto. Un passaggio chiave del disegno di legge. Infatti in conseguenza di alcuni gravi reati, commessi sempre nell’ambito della violenza di genere e della violenza domestica, le vittime potranno ottenere una provvisionale senza attendere la fine del processo. “Abbiamo esteso a questa fattispecie quello già previsto in materia di estorsioni”, ha dichiarato la Lamorgese, “le donne potranno avere un terzo dell’indennizzo totale. Credo sia un grande passo avanti, è un grande aiuto alle donne che sono state oggetto di violenza, che tante volte non denunciano perché si trovano in una condizione economica difficile”.

Possibile la ‘vigilanza dinamica’ della vittima. Infine, l’organo di polizia che riceve denuncia o querela per fatti commessi in ambito di violenza domestica, nel caso in cui dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto in modo che vengano attuate misure di vigilanza dinamica a tutela della vittima, con revisione trimestrale.

Roberta Davi

Autore