All’inerzia del Ministero nell’affrontare la prossima pronuncia della Corte Ue sulla Giustizia sportiva, preannunciata nelle conclusioni dell’Avvocato generale Spielmann, non sembra avere posto rimedio la mini-riforma annunciata dal CONI con il Comunicato del Consiglio Nazionale del 26 giugno 2026, che dichiara di avere rafforzato con tale riforma il ruolo apicale della Procura Generale dello Sport.

L’intervento, per quanto presentato come adeguamento del sistema, si muove infatti su un terreno diverso da quello indicato dalla Corte Ue, dato che riguarda essenzialmente modifiche interne allo Statuto CONI e al Codice della Giustizia Sportiva, con particolare attenzione al ruolo della Procura Generale dello Sport, ai rapporti con le Procure federali e all’introduzione di nuove regole procedimentali, tra cui il nuovo art. 52-bis relativo alle azioni nei confronti di presidenti e componenti dei consigli federali e regionali. Ma non tocca il cuore della questione europea.

Il problema segnalato a Lussemburgo non è, infatti, soltanto l’organizzazione interna della giustizia sportiva, né la maggiore o minore incisività della Procura generale dello sport. Il punto decisivo è un altro: se il diritto italiano possa continuare a negare al giudice statale il potere di annullare una sanzione sportiva illegittima, lasciandogli soltanto la possibilità di riconoscere un risarcimento del danno. Le conclusioni di Spielmann hanno indicato una risposta netta: quando la sanzione incide su situazioni protette dal diritto dell’Unione, la tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice possa sospendere e annullare l’atto illegittimo, e non limitarsi a constatarne l’illegittimità ai soli fini risarcitori.

Sotto questo profilo, la mini-riforma CONI è irrilevante. Può forse migliorare il coordinamento dell’azione disciplinare sportiva; può rafforzare il ruolo di vertice della Procura Generale; può incidere su alcuni snodi procedimentali interni. Ma non restituisce al TAR Lazio, né ad altro giudice dello Stato, il potere di rimuovere la sanzione illegittima. Non supera, dunque, la principale aporia del modello costruito sulla legge n. 280 del 2003: un atto può essere riconosciuto illegittimo, ma restare efficace; una sanzione può essere accertata come ingiusta, ma continuare ad aver prodotto i suoi effetti espulsivi, reputazionali e professionali.

È qui che la riforma annunciata mostra il suo limite strutturale. Essa interviene dentro l’ordinamento sportivo, mentre la censura europea riguarda il rapporto tra ordinamento sportivo, giurisdizione statale e diritto dell’Unione. Per adeguarsi davvero ai rilievi dell’Avvocato generale non basta modificare l’architettura interna del CONI: occorre intervenire sulla legge statale, riconoscendo al giudice amministrativo un sindacato pieno, anche demolitorio e cautelare, sulle sanzioni sportive che incidono su diritti, libertà economiche e posizioni giuridiche protette dall’ordinamento europeo, in piena attuazione dell’art.113 della Costituzione.

Diversamente, la riforma rischia di apparire come un diversivo istituzionale: un segnale di movimento, ma non di adeguamento. L’autonomia sportiva resta difesa dove nessuno la contesta; la tutela effettiva resta negata proprio dove l’Unione la pretende. E se il 16 luglio la Corte di giustizia dovesse seguire le conclusioni Spielmann, l’Italia non potrà sostenere di avere già corretto il sistema. Avrà soltanto ritoccato la giustizia sportiva al suo interno, lasciando intatto il vizio che ne espone oggi l’intero impianto al vaglio di Lussemburgo.