Il 16 luglio la Corte di giustizia dell’Unione europea potrebbe imprimere una svolta storica alla giustizia sportiva italiana. Le conclusioni dell’Avvocato generale Dean Spielmann nelle cause riunite FIGC-CONI, nate dal caso Agnelli-Arrivabene, hanno già anticipato con chiarezza il punto critico: l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può trasformarsi in immunità dal controllo giurisdizionale effettivo.

Il sistema italiano, costruito sulla legge n. 280 del 2003, riserva agli organi sportivi la cognizione sulle sanzioni disciplinari e consente al giudice amministrativo, una volta esauriti i gradi sportivi, soltanto una tutela risarcitoria. Il TAR Lazio può, cioè, accertare incidentalmente l’illegittimità della sanzione e liquidare il danno, ma non annullarla né sospenderla. È proprio questa la principale aporia del modello: se una sanzione impedisce a un dirigente di lavorare nel calcio professionistico, magari con effetti estesi in ambito FIFA e UEFA, il risarcimento successivo non restituisce il tempo, la funzione, la reputazione, né la possibilità concreta di esercitare la professione.

Spielmann ha colto il nodo con nettezza. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 19 TUE impongono agli Stati membri di assicurare un rimedio effettivo davanti a un giudice indipendente. Una tutela solo per equivalente, quando l’atto illegittimo continua a produrre effetti, è una tutela dimezzata. Non basta dire che lo sport ha proprie regole, propri tempi e propria autonomia: quando la decisione sportiva incide su libertà professionali, circolazione dei lavoratori, prestazione di servizi e posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento generale, il diritto europeo entra pienamente in campo.

Le criticità non si fermano al difetto di tutela demolitoria. Il sistema mostra ulteriori fragilità: la difficile terzietà degli organi endofederali, nominati all’interno dello stesso ordinamento che giudicano; l’uso di clausole generali elastiche, come lealtà, correttezza e probità, capaci di fondare sanzioni gravissime senza un grado sufficiente di prevedibilità; l’insufficienza del controllo cautelare; la sproporzione possibile tra illecito contestato, durata dell’inibizione e diffusione internazionale della misura; l’assenza di criteri pienamente trasparenti e verificabili quando la sanzione sportiva diviene ostacolo all’attività economica. La via d’uscita non è demolire l’autonomia sportiva, ma ricondurla dentro lo Stato di diritto europeo. La riforma dovrebbe prevedere almeno tre interventi: riconoscere al giudice amministrativo il potere di annullare e sospendere le sanzioni disciplinari sportive incidenti su diritti o interessi rilevanti per l’ordinamento statale; rafforzare l’indipendenza degli organi di giustizia federale e del Collegio di garanzia; tipizzare meglio gli illeciti e graduare le sanzioni secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e prevedibilità.

Attendere la sentenza di Lussemburgo senza muoversi sarebbe un errore politico e istituzionale. Una riforma anticipata, anche minima, avrebbe il valore di una “leniency” ordinamentale: non una resa, ma un segnale di cooperazione leale dello Stato italiano verso il giudice dell’Unione. Sarebbe il modo migliore per evitare che l’Italia subisca passivamente una censura annunciata, anche per dimostrare che il riconoscimento costituzionale dello sport, inserito nell’art. 33 Cost., non è compatibile con un sistema di giustizia debole nelle garanzie. Colpisce, invece, l’inerzia finora mantenuta dal Ministro per lo Sport. Di fronte a conclusioni così severe e a una scadenza così ravvicinata, sarebbe stato naturale promuovere subito un tavolo tecnico con Governo, CONI, FIGC, leghe, atleti e giuristi. Il silenzio istituzionale rischia di far apparire la riforma non come scelta consapevole, ma come adempimento imposto da Bruxelles.

L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC lascia tuttavia ben sperare. La sua esperienza al vertice dello sport italiano può favorire una transizione ordinata: difendendo la specificità dello sport, senza però confonderla con l’autoreferenzialità; preservando rapidità e competenza tecnica dei giudizi sportivi; garantendo, quando sono in gioco diritti fondamentali, un controllo pieno, indipendente ed effettivo. La giustizia sportiva italiana è dunque davanti a un bivio. Può attendere la sentenza del 16 luglio e rincorrere l’Europa. Oppure può anticiparla, riformandosi da sé. Sarebbe la scelta più saggia, e anche la più sportiva.