Sul tema dell’organizzazione del lavoro, il dpcm firmato durante la notte tra il 3 e il 4 novembre da Conte, è molto chiaro: “È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati”. E ancora sulla pubblica amministrazione: “Organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”. Questo significa che le aziende, favorevoli o meno che siano, devono adeguarsi e rendere il lavoro da casa più agevole.

Ma le aziende italiane sono poco inclini allo smart working: probabilmente è complice un vecchio modo di vedere l’azienda e il lavoro dei dipendenti. Spesso infatti non ci sono reali impedimenti a svolgere il lavoro da remoto, ma c’è resistenza. Secondo l’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, durante il lock down lavoravano da casa 6,58 milioni di dipendenti (in totale in Italia i dipendenti sono circa 16 milioni).

A settembre si era scesi a 5 milioni e 80 mila. Secondo il direttore dell’Osservatorio, Mariano Corso, è ragionevole pensare che d’ora in avanti si torni ai livelli massimi di smart working e anche chi ha resistito finora sperimenti questa modalità organizzativa. “È importantissimo che il lavoro agile non sia un beneficio per una platea limitata, bisogna lavorare per il suo allargamento a vantaggio del miglioramento della produttività e del benessere dei dipendenti. Il fronte più delicato è certamente quello delle piccole imprese”, osserva Corso.

Durante il lockdown una circolare Inail aveva puntualizzato che i datori di lavoro dovevano necessariamente far riferimento al rispetto per i protocolli. Ma ci sono punti di riferimento normativi da ritrovare nell’articolo 2087 del Codice Civile e il Testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008. “In generale si chiede al datore di lavoro di adottare un principio di ‘maggiore prudenza’ e quindi di applicare le norme nel modo più rigoroso possibile”, ha spiegato al Corriere l’avvocato milanese Cesare Pozzoli.

Ma lo smart working, essendo raccomandato anche se non obbligatorio, fa sì che nel caso in cui un lavoratore, che avrebbe potuto svolgere il proprio lavoro da casa, si ammalasse recandosi sul posto di lavoro e facesse causa al suo datore di lavoro, potrebbe vincere la causa.

Se invece il dipendente volesse lavorare comunque dalla sede, “Non allevia le responsabilità del datore di lavoro – risponde Pozzoli. “Alla fine chi esercita l’attività d’impresa ha la responsabilità sulla salute e sicurezza dei dipendenti — continua l’avvocato — Se il lavoratore si ammalasse e per qualche motivo decidesse di andare per vie legali la libertà di scelta che gli era stata lasciata non alleggerirebbe la posizione del datore di lavoro”.

Non possono costituire una scusante nemmeno la mancanza di attrezzature o strutture per consentire al dipendente di svolgere lo smart working. “Un conto è se si tratta di interventi particolarmente complessi e costosi. Ma se si trattasse di piccole misure, facili da realizzare, anche in questo caso il datore di lavoro non potrebbe trincerarsi dietro questi impedimenti per giustificare la mancata organizzazione dello smart working”, osserva Pozzoli. È chiaro che questi problemi si pongono soltanto nel caso in cui un lavoratore che si ammala ricorra in giudizio. “Certo — conclude Pozzoli —. Ma non dimentichiamo che per le imprese la posta è elevata. In caso il giudice considerasse scorretto il comportamento dell’imprenditore, l’Inail poi potrebbe rivalersi su di lui per un valore pari a quello dei risarcimenti versati al lavoratore. E ci sarebbe anche possibilità di azione penale nei suoi confronti”.

Per la pubblica amministrazione, come sempre, la vita è molto più facile: non ci sono scuse, va organizzato la smart working nella percentuale più alta possibile. Chi invece non può demandare da remoto alle proprie funzioni è necessario scaglionare gli ingressi.

Luigi Ragno

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