Le misure di prevenzione sono ‘contro’ la Costituzione. Parola di Giuliano Amato, presidente emerito della Consulta. La presentazione romana questa settimana dell’ultimo libro del direttore Alessandro Barbano dal titolo “L’inganno. Antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene”, edito da Marsilio, è stata l’occasione per fare il punto sull’istituto quanto mai controverso delle misure di prevenzione. Amato ha ricordato di quando era un giovane giurista negli anni Sessanta e, in compagnia di Leopoldo Elia e Augusto Barbera, sollevò per la prima volta il tema della compatibilità delle misure di prevenzione con il dettato costituzionale.

Il principale problema era dovuto al fatto che le misure di prevenzione, pur essendo afflittive, non venivano comminate da un giudice ma dall’autorità amministrativa, per l’esattezza quella di polizia. L’elemento cardine che giustifica un procedimento così severo era quello del “sospetto”. Lo Stato aveva dato un potere di fatto illimitato ai questori. A tal riguardo Amato ha ricordato una circostanza degna di Franz Kafka, quella in cui il questore provvedeva a diffidare formalmente la persona che a suo insindacabile giudizio avesse destato sospetti per la sua condotta di vita. Se la medesima persona continuava, sempre ad insindacabile giudizio del questore, a destare sospetti, scattava allora la denuncia penale per aver violato il provvedimento di diffida del questore. Un corto circuito che nulla aveva a che fare con lo stato di diritto.

Le misure di prevenzione ebbero poi negli anni una loro valorizzazione giurisdizionale e il sistema, pur pieno di criticità, si stabilizzò.
Lo spartiacque, ha aggiunto Amato, si ebbe nel 1965 quando vennero estese anche ai fenomeni mafiosi. Dalle persone ai beni il passo è stato breve. Fino ad arrivare ai giorni nostri dove, ha ricordato il presidente emerito della Corte Costituzionale, l’autorità di pubblica sicurezza può tranquillamente interdire per cinque anni una impresa ai suoi titolari sospettati di avere rapporti con la mafia, pur in assenza di procedimenti penali. L’intervento di Amato non poteva non essere apprezzato dall’autore del libro che ha esordito con una provocazione: se il sistema emergenziale italiano è giustificato dalla presenza di quattro organizzazioni criminali, allora bisogna anche giustificare Guantanamo. Il sistema di prevenzione, sul quale si discute sempre troppo poco, è un unicum nei Paesi europei.

Come ricordato da Barbano, infatti, non esiste in nessun altra realtà. In Italia si può essere assolti perché il fatto non sussiste al termine del processo e allo stesso tempo vedersi confiscati tutti i propri beni. A differenza della condanna, per la confisca sono sufficienti solo “elementi indiziari”. La ricerca doverosa degli autori della stragi di mafia deve essere svolta in una cornice di diritti e garanzie, ha sottolineato Barbano, ricordando che tutti coloro che avevano letto il libro come prima cosa gli dicevano: “che coraggio che hai avuto!”. “Coraggio lo ha chi lotta contro la mafia” non chi racconta un meccanismo legislativo dello Stato.

Durante il dibattito, al quale ha partecipato anche il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, che ha sostanzialmente difeso l’impianto normativo delle misure di prevenzione ed il lavoro svolto dai pm e dai prefetti, è stato poi affrontato anche il tema del regime del 41 bis. “Serve un ragionevole bilanciamento”, ha aggiunto Amato, che firmò la modifica dell’ordinamento penitenziario sul punto. “Il 41 bis deve avere una sua utilità, altrimenti è solo vessazione”, ha quindi puntualizzato Amato.