Nuova stretta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulle misure anti-Covid. Il governatore campano evoca quasi “il lanciafiamme” per tentare di contrastare la pandemia di Coronavirus e mette nel mirino, dopo mesi, i runners.

L’ordinanza prevede infatti che l’attività di jogging “ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30”. Negli altri casi è consentita senza limiti d’orario “fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsto dal Dpcm”.

Non solo. L’ordinanza regionale numero 78 ingloba anche il Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alle chiusure dei locali. Nell’ordinanza si legge infatti che “per le attività di ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica  al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal Dpcm 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse; è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti-Covid) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal Dpcm 13 ottobre 2020”.

COVID-19, ORDINANZA n. 78 DEL 14 OTTOBRE 2020🔴#CORONAVIRUS: ho firmato questa sera l’ordinanza n. 78 del 14 ottobre…

Pubblicato da Vincenzo De Luca su Mercoledì 14 ottobre 2020

Nell’ordinanza c’è quindi un riferimento ai gestori delle sale gioco e scommesse, per cui “è fatto obbligo di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; di  adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste”.